Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11539 - pubb. 06/11/2014

Lettera di patronage, indicazione dell’importo massimo garantito e revoca di provvedimento di ingiunzione (kort geding) emesso da giudice olandese in violazione della disposizione di cui all’articolo 1938 c.c.

Appello Bari, 06 Ottobre 2014. Est. Maria Mitola.


Fideiussione - Indicazione dell’importo massimo garantito - Applicazione alle sole fideiussioni rilasciate a favore di banche o società finanziarie - Esclusione

Fideiussione - Indicazione dell’importo massimo garantito - Applicazione del principio di cui all’articolo 1938 c.c. alla lettera di patronage - Revoca di provvedimento di ingiunzione emessa da giudice olandese



La circostanza che la previsione della nullità delle fideiussioni omnibus sia stata introdotta nel codice civile da una legge intitolata "Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" non é di per sé sufficiente a ritenere che l'art. 1938 c.c. si applichi solo alle fideiussioni rilasciate a favore di banche o società finanziarie, in quanto né la lettera della legge, né la sua ratio, consentono di limitare a tali fattispecie l’applicazione della norma citata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Alla lettera di patronage è applicabile il principio dettato dall'articolo 1938 c.c., cosi come modificato dalla legge n. 154 del 1992, che prevede la necessaria indicazione nel documento del limite massimo garantito per le obbligazioni future. La Suprema Corte al riguardo ha, infatti, precisato che la disposizione dell'art. 1938 c.c. nel testo novellato (dalla legge 1992 n. 154), pur essendo inserita nella disciplina tipica dell'istituto della fideiussione, introduce un principio generale di garanzia di ordine pubblico economico suscettibile di valenza generale anche per le garanzie personali atipiche nelle quali vanno ricomprese quelle di patronage. (Nel caso di specie, la Corte ha revocato la già concessa esecutività in Italia di un provvedimento sommario - “kort geding”, pronunciato da un giudice olandese - di condanna di una società italiana al pagamento di una somma di denaro a una società olandese poi fallita, in virtù di una garanzia per debiti futuri di una società controllante, non recante l’ammontare massimo garantito. La Corte ha ritenuto che il riconoscimento in Italia dell’esecutività di detto provvedimento è inammissibile, in ragione della contrarietà delle statuizioni in esso contenute all’ordine pubblico, ai sensi degli artt. 34, co. 1, n. 1 e 45, Reg. n. 44/01, in relazione al principio desumibile dall’art. 1938 cod. civ., le cui disposizioni sono, appunto, espressione di un principio di ordine pubblico economico, valevole per tutte le garanzie personali). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Andrea Tucci


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