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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11543 - pubb. 06/11/2014.

Contratto di 'sale and lease back', patto commissorio e clausola che, in caso di risoluzione, prevede il pagamento dei canoni scaduti ed a scadere con detrazione del valore dell’immobile


Tribunale di Brescia, 27 Ottobre 2014. Est. Alessia Busato.

Contratto di “sale and lease back” - Patto commissorio - Esclusione

Contratto di “sale and lease back” - Patto commissorio - Risoluzione del contratto - Clausola che prevede il pagamento dei canoni scaduti ed a scadere con detrazione del valore dell’immobile - Indebita locupletazione - Esclusione


Il contratto di “sale and lease back”, in forza del quale un’impresa vende un bene strumentale ad una società finanziaria, la quale ne paga il prezzo e contestualmente lo concede in locazione finanziaria alla stessa impresa venditrice in cambio del pagamento di un canone con possibilità di riacquisto, configura un contratto socialmente tipico che, in quanto tale, è astrattamente valido, salva la necessità di verificare, caso per caso, la presenza di elementi sintomatici atti ad evidenziare se la vendita è stata posta in essere in funzione di garanzia in violazione del divieto di patto commissorio. Detto contratto può, poi, ritenersi fraudolento in presenza di alcune circostanze tipizzati quali l’inesistenza di una situazione di credito e debito fra le parti, le difficoltà economiche della venditrice, la sproporzione tra il valore del bene trasferito ed il corrispettivo versato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Non vale a configurare un’ipotesi di patto commissorio la clausola che, nell’ambito del contratto di “sale and lease back”, pur imponendo all’utilizzatore, in caso di risoluzione per inadempimento, l’obbligo di corrispondere i canoni scaduti ed a scadere attualizzati ed il prezzo di opzione attualizzato, prevede la detrazione, da tale importo, del valore dell’immobile. Il meccanismo descritto riconduce, infatti, la clausola nell’ambito dell’equità, posto che l’entità del risarcimento è tale da non determinare alcuna indebita locupletazione in capo al concedente il quale, a fronte dell’eventuale risoluzione per inadempimento della controparte, non avrà nulla più di quanto avrebbe avuto in caso di regolare adempimento del contratto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Marzio Remus


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