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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12373 - pubb. 13/04/2015.

Infondatezza dell’eccezione di nullità del contratto di leasing finanziario per asserita applicazione di interessi usurari e divieto di cumulo tra tasso corrispettivo e tasso di mora


Tribunale di Roma, 02 Marzo 2015. Est. Antonella Di Tullio.

Leasing finanziario – Procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo – Interessi usurari – Divieto di cumulo tra interessi corrispettivi ed interessi di mora – Validità ed efficacia clausola di salvaguardia – Mancanza di prova scritta – Provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto


In materia di contratti di locazione finanziaria, l’opposizione a decreto ingiuntivo incentrata sul superamento del tasso soglia dell'usura individuato dalla legge, non è fondata su prova scritta anche alla luce del fatto che il contratto di leasing prevede la c.d. clausola di salvaguardia ossia la riduzione dell’interesse moratorio nei limiti del tasso soglia. (Gianluigi Iannetti) (riproduzione riservata)

La Sentenza della Corte di Cassazione (350/13) afferma soltanto che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge al momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori, senza peraltro statuire che tasso corrispettivo e tasso di mora vadano comunque cumulati. Nel caso all’esame della Suprema Corte il tasso di mora era stato pattuito in termini di maggiorazione del tasso corrispettivo sicché la maggiorazione cui si riferisce il Supremo Collegio attiene le modalità di pattuizione di quel tasso di mora. (Gianluigi Iannetti) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Gianluigi Iannetti


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