Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13736 - pubb. 26/11/2015

Ritardo nelle transazioni commerciali: danno forfetario liquidabile già nel monitorio

Tribunale Milano, 17 Novembre 2015. Est. Buffone.


Transazioni commerciali – Ritardo nel pagamento – Danno forfetario – Ricorso per decreto ingiuntivo – Sussiste



Il d.lgs. n. 192 del 2012 ha apportato modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE introducendo, a favore del creditore, «il risarcimento delle spese di recupero» (art. 6 comma II del decreto 231 del 2002) che costituisce un danno sostanzialmente presunto, da ricollegare alla mera allegazione dell’inadempimento del debitore; si tratta di una posta risarcitoria che può già essere accordata in sede monitoria, tenuto conto del suo carattere di credito liquido, certo ed esigibile; infatti, come si apprende dal considerando n. 19 della dir. 2011 n. 7, il risarcimento in parola costituisce un “importo minimo forfetario che può cumularsi agli interessi di mora”. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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