Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17434 - pubb. 09/06/2017

Azione cautelare contro il provider a tutela dei diritti televisivi

Tribunale Milano, 08 Maggio 2017. Est. Silvia Giani.


Proprietà intellettuale – Diritti televisivi – Illecita diffusione dei contenuti protetti da parte di terzi mediante internet – Responsabilità del provider – Esclusione – Misure cautelari nei confronti del provider – Ammissibilità



Con riguardo alle società d’informazioni, svolgano esse attività di “semplice trasporto dati” – mere conduit - o di memorizzazione delle informazioni – hosting – non è ravvisabile un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano. Essi rispondono civilmente del contenuto dei servizi se, richiesti dall’autorità giudiziaria o amministrativa, non agiscono prontamente per impedire l’accesso al contenuto di tali servizi.
L’autorità giudiziaria può disporre in via cautelare provvedimenti che impediscano o pongano fine alle violazioni commesse anche nei confronti di soggetti non responsabili delle informazioni trasmesse o, comunque, non autori delle violazioni. I fornitori di servizi hosting e di mera trasmissione, quali intermediari, sono legittimati passivi rispetto ad azioni inibitorie e risarcitorie.
L’art.11 dir.2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale deve essere interpretato nel senso che esso impone agli Stati membri di far sì che gli organi giurisdizionali nazionali competenti in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale possano ingiungere al gestore di un mercato online di adottare provvedimenti che contribuiscano non solo a far cessare le violazioni di tali diritti ad opera degli utenti di detto mercato, ma anche a prevenire nuove violazioni della stessa natura. Le misure, da un lato, non devono privare “inutilmente” gli utenti di internet della possibilità di accedere in modo lecito alle informazioni disponibili, e, dall’altro, devono avere l’effetto di impedire, o almeno di rendere difficilmente realizzabili le consultazioni non autorizzate dei materiali protetti e scoraggiare seriamente gli utenti di internet che ricorrono ai servizi del destinatario di tale ingiunzione dal consultare tali materiali messi a loro disposizione in violazione del diritto di proprietà intellettuale. [Nella fattispecie, il Tribunale inibiva agli Internet Service Provider di consentire, tramite i servizi di mere conduit o di hosting da loro prestati, la trasmissione di partite di calcio dei cui diritti di riproduzione la ricorrente era concessionaria esclusiva, imponendo agli stessi di adottare le necessarie misure tecniche entro 48 ore dalla ricezione di specifica segnalazione delle violazioni constatate dalla ricorrente.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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