Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19802 - pubb. 30/05/2018

La tutela del marchio rinomato si estende anche ai prodotti non affini

Tribunale Milano, 09 Novembre 2017. Est. Silvia Giani.


Marchi e brevetti – Uso del marchio altrui – Per la produzione di articoli di settori merceologici diversi – Marchio rinomato – Illiceità dell’uso – Sussiste



La notorietà del marchio estende la tutela inerente alla privativa anche a prodotti non affini, sol che l’uso consenta di trarre indebitamente vantaggio dalla rinomanza del segno altrui.

Il requisito della rinomanza del marchio attribuisce al titolare il diritto di vietare ai terzi di usare nell’attività economica un segno identico o simile al marchio comunitario per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per i quali questo è stato registrato, quando l’uso del segno senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario o reca pregiudizio agli stessi. Non sempre risulta necessaria una grande rinomanza, dovendo ritenersi sufficiente che il segno sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti, requisito da valutarsi tenuto conto della quota di mercato detenuta dal marchio, dell’intensità ed estensione geografica e della durata del suo uso, nonché dell’entità degli investimenti realizzati per promuoverlo. [Nella fattispecie, il Tribunale ha riconosciuto l’uso illecito del marchio e la concorrenza sleale da esso conseguente nella condotta di un’impresa commercializzante cuscini con le forme di biscotti di marca avente diffusione e notorietà nazionali.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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