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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21086 - pubb. 17/01/2019.

Tutela del marchio posteriore e oneri probatori


Tribunale di Roma, 18 Dicembre 2018. Est. Postiglione.

Marchio – Tutela del marchio posteriore – Tolleranza

Marchio – Tutela del marchio posteriore – Domanda di risarcimento del danno – Prova


Non è sufficiente fornire la prova della titolarità del marchio e della sua precedente iscrizione per evitare gli effetti preclusivi di cui all’art. 28 CPI, senza fornire idonea prova dell’uso dello stesso marchio in uno specifico settore merceologico nell’arco di cinque anni consecutivi. La tolleranza dimostrata per cinque anni consecutivi dal titolare del marchio precedentemente registrato, con riferimento ad uno specifico settore merceologico, consente al titolare dello stesso marchio, successivamente registrato e continuativamente utilizzato in quello stesso settore merceologico, di godere della protezione piena derivante da detta registrazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

È onere di colui che chiede il risarcimento dei danni individuare i pregiudizi effettivamente subiti a seguito della commercializzazione di prodotti con marchio identico o analogo a quello proprio, dimostrando che il proprio marchio, oggetto di contesa, è utilizzato per la commercializzazione di prodotti nel medesimo settore merceologico e quale sia l’incidenza dell’interferenza della commercializzazione di tali prodotti in relazione al proprio volume d’affari. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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