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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21431 - pubb. 26/03/2019.

Concorso colposo del creditore nel danno-conseguenza: eccezione in senso stretto non rilevabile d’ufficio


Tribunale di Treviso, 19 Marzo 2019. Est. Barbazza.

Risarcimento danni patrimoniali – Polizza assicurativa – Concorso colposo del creditore nell’aggravamento del danno – CTU


Il concorso colposo del danneggiato nella causazione dell’evento dannoso, di cui all’art. 1227, comma primo, cod. civ., non integra un’eccezione in senso stretto bensì una mera difesa.
Pertanto, a condizione che il convenuto abbia allegato le circostanze di fatto sulle quali fondare l’applicazione della norma, il giudice è tenuto ad esaminare la relativa questione d’ufficio.

Il concorso colposo del danneggiato nella causazione del danno-conseguenza, di cui al comma successivo, costituisce al contrario oggetto di un’eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore integra la violazione di un autonomo dovere giuridico che trova fondamento nell’obbligo di comportarsi secondo buona fede, trattandosi pertanto di una circostanza impeditiva della pretesa risarcitoria.

In considerazione delle notevoli differenze applicative fra i due regimi così delineati, il giudice dovrà stabilire, eventualmente avvalendosi di CTU, se il comportamento negligente del creditore abbia contribuito a causare il danno-evento o il danno-conseguenza, essendo la rilevabilità ufficiosa della relativa questione preclusa nel secondo caso. (Stefano Romoli) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Stefano Romoli


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