Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21644 - pubb. 15/05/2019

Danno da perdita del rapporto parentale e delle elargizioni economiche erogate dal defunto

Tribunale Treviso, 16 Aprile 2019. Est. Barbazza.


Incidente stradale – Morte – Danno tanatologico iure proprio – Danno da perdita delle elargizioni economiche – Presupposti – Tecniche di liquidazione



Il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale è subordinato alla sussistenza di un duplice presupposto: il primo, di diritto, consistente nell’esistenza di un vincolo riconosciuto dall’ordinamento giuridico fra la vittima e l’attore, e il secondo, di fatto, richiedendosi la sussistenza di un vincolo affettivo fra gli stessi.
Tale danno, da liquidare sulla base del valore di riferimento di cui alle Tabelle del Tribunale di Milano, può essere personalizzato entro i limiti ivi sanciti. Tuttavia, la personalizzazione deve essere giustificata da circostanze anomale, inusuali ed eccezionali, con la precisazione che conseguenze “normali” del danno non vuole affatto dire conseguenze “non gravi” e, pertanto, le circostanze che possono giustificare la personalizzazione sono solo quelle che si discostano, per intensità o frequenza, da quelle ordinariamente derivanti da un evento luttuoso.

La giurisprudenza prevalente considera risarcibile il danno patito da tutti coloro i quali godevano di una stabile e periodica contribuzione da parte della vittima primaria dell’illecito, come, nel caso di specie, moglie e figlia del defunto.
La liquidazione di tale voce di danno patrimoniale consta di tre fasi.
In primo luogo, deve essere accertato il reddito netto annuo del defunto, tenendo conto anche dei presumibili incrementi futuri.
Dalla somma così ottenuta bisogna sottrarre la cosiddetta quota sibi, ossia la parte di reddito che il defunto avrebbe presumibilmente tenuto per sé, non devolvendola ai bisogni della famiglia.

Infine, la quota di reddito così accertata deve essere capitalizzata in base a un coefficiente pari alla differenza fra la durata media della vita di un individuo del sesso del coniuge richiedente meno l’abbattimento relativo allo scarto fra vita biologica e vita lavorativa e l’età della richiedente al momento del fatto, per la moglie, ed in base a un coefficiente di capitalizzazione pari al numero presumibile di anni per i quali si sarebbe protratto il sussidio paterno, per la figlia. (Stefano Romoli) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Stefano Romoli


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