Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21819 - pubb. 07/06/2019

Credito al consumo, risoluzione consensuale della compravendita e inefficacia del contratto di finanziamento collegato

Tribunale Treviso, 24 Gennaio 2019. Est. Alessandra Pesci.


Contratti di finanziamento – Collegamento negoziale – Causa – Risoluzione consensuale – Effetti



Ai sensi dell’art. 121 lett. d) TUB, va qualificato quale “contratto di credito collegato”, rilevante secondo la definizione “consumeristica”, il contratto esclusivamente finalizzato a finanziare la fornitura di un bene specificamente individuato, concluso dal finanziatore avvalendosi del fornitore del bene medesimo.

La disciplina di questo tipo contrattuale regola espressamente gli effetti “del collegamento negoziale” sul contratto di finanziamento nei soli casi di recesso del consumatore dal contratto di fornitura e di risoluzione per inadempimento del fornitore, senza nulla prevedere per l’ipotesi di scioglimento consensuale del contratto di fornitura.

Posto il collegamento negoziale (che impone di considerare, oltre alla funzione dei singoli negozi, la causa dell’operazione economica nel suo complesso) deve pertanto ritenersi che, per la destinazione impressa ex lege all’utilizzo delle somme finanziate, l’intervenuta risoluzione consensuale del contratto di fornitura interferisca sul contratto di finanziamento, facendolo venire meno. (Gianmaria Dalle Crode) (Cesare Tonello) (riproduzione riservata)


Segnalazione degli Avv.ti Gianmaria Dalle Crode e Cesare Tonello


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