Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22967 - pubb. 09/01/2020

Danno permanente alla salute e condizioni per l’aumento della misura standard del risarcimento

Tribunale Reggio Emilia, 11 Dicembre 2019. Est. Morlini.


Danno non patrimoniale – Liquidazione forfetizzata dei pregiudizi ordinari attraverso i meccanismi tabellari – Ulteriori pregiudizi peculiari al caso concreto – Personalizzazione della liquidazione forfettaria – Ammissibilità – Condizioni – Oneri motivazionali del giudice – Contenuto



In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari, poiché le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l’id quod plerumque accidit, ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire, non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento, che è dovuta solo in presenza di situazioni che connotano il caso concreto con modalità che non sono generali e inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione ma straordinarie specifiche ed eccezionali, da indicare con motivazione analitica e non stereotipata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Gianluigi Morlini, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

omissis

FATTO

La controversia trae origine da un sinistro stradale avvenuto il 29/7/2013 tra un ciclomotore condotto da J. R. D. ed un’autovettura condotta da A. Paolo, non assicurata, intestata al PRA a M. Tiziano ma nella effettiva disponibilità di Tamara Toni, moglie dell’A..

Il giudizio di primo grado, svoltosi davanti al giudice di Pace di Reggio Emilia, ha visto come attore J. R., come convenuti il contumace A. e UnipolSai Assicurazioni quale impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada, come terzo chiamato M., mentre non è stata evocata in giudizio la Toni.

All’esito del giudizio di primo grado, il Giudice di Pace ha ritenuto che il sinistro si fosse realmente verificato e fosse imputabile, per la presunzione ex articolo 2054 comma 2 c.c., alla concorrente responsabilità del ciclomotore e dell’autovettura; che il danno subìto dall’attore, ed addebitabile alla autovettura in ragione della sua quota di corresponsabilità nella causazione del sinistro, fosse di € 6.622,25 oltre interessi e rivalutazione; che M. non dovesse rispondere per il sinistro; che UnipolSai avesse quindi azione di regresso per quanto pagato in dipendenza della sentenza, solo nei confronti di A. e non anche di M..

Avverso la sentenza interpone il presente appello UnipolSai, sostanzialmente affidandosi a tre motivi: erroneità della sentenza per avere ritenuto provata l’esistenza del sinistro, il cui reale accadimento era invece contestato dall’appellante; erroneità della sentenza per avere escluso la qualifica di proprietario dell’autovettura in capo a M., con conseguente rigetto della domanda di regresso nei suoi confronti; erroneità della sentenza per avere disposto una personalizzazione del 25% in relazione al danno non patrimoniale subìto dal J. R. e conteggiato sulla base delle lesioni biologiche accertate dal CTU.

Resistono J. R. e M. Tiziano, sul presupposto della correttezza della sentenza appellata, mentre rimane contumace anche in appello Paolo A..

La causa è istruita in secondo grado con l’escussione del teste Cannavò, indotto dalla difesa di M., ed è decisa con la presente sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c. dopo il deposito di memorie finali ad opera della parti.

 

DIRITTO

a) Non può essere accolto il primo motivo di appello, relativo alla pretesa inesistenza del sinistro oggetto di causa e che le parti hanno dichiarato essere avvenuto nel parcheggio pubblico di un centro commerciale.

Infatti, è ben vero che al sinistro stesso non hanno direttamente assistito testimoni oculari; ma è altrettanto vero che nell’immediatezza dei fatti sono intervenuti in loco gli agenti della Polizia di Stato, i quali hanno verificato la presenza del ciclomotore ed il suo oggettivo danneggiamento, hanno constatato che il conducente era ferito e dolorante, hanno sollecitato l’arrivo di un’ambulanza per soccorrerlo, hanno provveduto alla descrizione dei luoghi, hanno raccolto sommarie informazioni dai presenti in ordine al sinistro ed al fatto che il conducente del veicolo si fosse dato alla fuga, hanno ricostruito la dinamica del sinistro con un’articolata relazione senza mai in alcun modo dubitare dell’esistenza dello stesso; il giorno successivo, sulla base delle informazioni assunte, sono poi risaliti all’A., che per età e caratteristiche fisiche era pienamente corrispondente alla descrizione effettuata dai testimoni del conducente datosi alla fuga, e che poi ha effettivamente confessato e confermato l’avvenuto sinistro (cfr. rapporto degli agenti di PS, agli atti).

Inoltre, nei rilievi effettuati gli agenti hanno affermato che “sul ciclomotore venivano rilevati danni della parte anteriore compatibili e sicuramente riconducibili a collisione con l’autovettura antagonista, e sempre sullo stesso venivano rilevati danni sulla fiancata sinistra riconducibili alla successiva caduta”, ciò che rende del tutto irrilevante l’assenza di tracce sul piano viabile, atteso che la dinamica del sinistro, e cioè lo scontro all’interno di un parcheggio, ove necessariamente l’andatura è particolarmente lenta, non presuppone certo l’esistenza di frenate tali da rimanere visibili sul terreno.

Anche dal referto del pronto soccorso emergono poi lesioni pienamente compatibili con la dinamica del denunciato sinistro.

Infine, il fatto che le dichiarazioni rese alla Polizia Stradale da A. e J. R. siano in parziale contrasto, atteso che ciascuno ha ricostruito il sinistro addebitando la responsabilità alla condotta di guida dell’altro, diversamente da quanto opinato dalla difesa dell’appellante in realtà non sminuisce, ma rafforza, la conclusioni in ordine all’esistenza del sinistro stesso, atteso che un eventuale accordo simulatorio tra le parti avrebbe ragionevolmente condotto all’individuazione di una dinamica di comodo e concordata tra le parti.

Sulla base di quanto sopra, deve ritenersi ampiamente provata, quantomeno con ragionamento presuntivo ex art. 2727 c.c., l’esistenza del sinistro per cui è causa, ragionevolmente addebitata dal giudice di prime cure alla concorrente responsabilità delle parti, con conseguente rigetto del primo motivo di appello.

b) Infondato è anche il secondo motivo di appello, relativo al rigetto della domanda di regresso proposta da UnipolSai nei confronti di M..

 Sul punto, si osserva infatti che è ben vero che risulta per tabulas come, al momento del sinistro, il M. risultasse al PRA l’intestatario del veicolo. Tuttavia, pacifico essendo che tale iscrizione non ha valore costitutivo e rappresenta solo una presunzione in ordine alla proprietà, è altrettanto vero che il M. ha fornito in corso di causa rilevanti elementi di prova per superare la presunzione legale, ed in ogni caso ha provato che la circolazione del mezzo è avvenuta contro la sua volontà.

Risulta infatti che il M., titolare di una concessionaria, aveva dapprima ritirato l’auto in conto vendita; aveva poi venduto l’auto alla signora Toni, concludendo il contratto di vendita in forma verbale sulla base del principio consensualistico ex articolo 1376 c.c. e ricevendo il prezzo tramite assegno; atteso però che la Toni aveva disatteso l’impegno di provvedere al passaggio di proprietà nel PRA e di stipulare un contratto di assicurazione, pur avendo ottenuto la consegna dell’autovettura, M., verificato altresì che l’assegno era scoperto, sette giorni prima del sinistro ha sporto querela presso i Carabinieri di Scandiano e ha chiesto il sequestro dell’autovettura (cfr. all. 4 fascicolo di primo grado; cfr. anche documenti 5-8).

Né può essere accolta l’argomentazione della difesa di parte appellante relativa al fatto che “la vendita non si è perfezionata perché il titolo” id est l’assegno di pagamento “non è stato onorato” (pag. 25 comparsa conclusionale): è infatti facile replicare che, alla stregua dei princìpi generali, la vendita si perfeziona al momento del consenso tra le parti, senza che la dazione del prezzo, la quale è una obbligazione dell’acquirente nascente dalla stipula del contratto, incida sulla validità e sull’avvenuta conclusione del contratto stesso.

Ne deriva che, per un verso, il M. può essere ritenuto non più proprietario dell’autovettura sin dal momento della vendita effettuata con accordo verbale alla Toni, in ragione della traslazione della proprietà a seguito dell’accordo ex art. 1376 c.c.; in ogni caso e comunque, anche a volere ritenere che il M. fosse ancora proprietario dell’auto, non è revocabile in dubbio che, a seguito della denuncia ai carabinieri e della richiesta di sequestro, la circolazione dell’auto sia avvenuta contro la sua volontà ex art. 2054 comma 3 c.c., e che al momento del sinistro egli non ne aveva più la disponibilità, essendo l’auto stata a lui riconsegnata solo il 2/8/2013 (cfr. all. 7-8 fascicolo di primo grado). 

Tanto basta a ritenere che il M. non debba rispondere per il sinistro ed a rigettare quindi il motivo di appello relativo alla domanda di regresso.

c) Fondato è invece il motivo di appello relativo alla personalizzazione del 25% del danno da invalidità permanente concesso dal Giudice di Pace ai sensi dell’articolo 139 comma 3 Codice delle Assicurazioni.

Invero, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, qui pienamente condiviso e dal quale non vi è motivo di discostarsi, “in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista… può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”, che è dovuta solo in presenza di situazioni che connotano il caso concreto con modalità “che non sono generali e inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione” ma “straordinarie… specifiche ed eccezionali”, da indicare con motivazione “analitica e non stereotipata” (così, testualmente, la recentissima Cass. n. 28988/2019; nello stesso senso anche le precedenti Cass. n. 21939/2017, Cass. n. 24471/2014, Cass. n. 23778/2014, Cass. n. 17219/2014).

Nel caso che qui occupa, la sentenza appellata ha disposto un aumento della misura standard risarcitoria del 25%, incorrendo in una doppio errore: per un verso, ha accordato l’aumento in una misura superiore a quella massima prevista dall’articolo 139 comma 3 Codice delle Assicurazioni, che prevede la possibilità di aumentare fino al 20%; per altro verso e soprattutto, ha accordato tale aumento senza in alcun modo motivare in ordine alla concreta situazione di causa, spiegando perché si era in presenza di conseguenze dannose anomali e peculiari, specifiche ed eccezionali, non già normali ed indefettibili rispetto a quelle relative ad ogni tipo di lesione dell’entità accertata.

Anzi, dagli atti emerge che il J. R. non solo non ha provato, ma nemmeno ha dedotto pregiudizi ulteriori e diversi da quelli che sono connaturati ad ogni situazione di chi, alla stessa età, ha subito una lesione dell’entità accertata.

Pertanto ed in accoglimento del motivo di appello, deve ritenersi non dovuta la corresponsione di € 1.188,75 accordata dal giudice di primo grado a titolo di personalizzazione del danno (cfr. prima riga di pagina cinque della sentenza), con conseguente obbligo restitutorio di quanto già pagato dall’assicurazione.

d) In ragione di quanto sopra ed in accoglimento solo parziale del gravame, va dichiarata non dovuta la somma di € 1.188,75 accordata dal giudice di primo grado a titolo di personalizzazione del danno; con conferma per il resto della sentenza.

L’accoglimento solo parziale del gravame integra una forma di soccombenza reciproca che giustifica, ex articolo 92 comma 2 c.p.c., la compensazione delle spese di lite del grado tra l’appellante e J. R. D..

Sussistono poi altresì le gravi ed eccezionali ragioni di cui all’articolo 92 comma 2 c.p.c., così come rimodulato a seguito della sentenza di Corte Costituzionale n. 77/2018, per compensare altresì integralmente le spese di lite tra appellante e M., ragioni integrate dall’oggettiva difficoltà per UnipolSai di accertare la proprietà dell’autovettura a soggetto diverso da quello risultante dal PRA.


P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Reggio Emilia n. 312/2017 del 6/3/2017, dichiara non dovuta la corresponsione di € 1.188,75 accordata a titolo di personalizzazione del danno, con conseguente obbligo restitutorio di quanto già pagato dall’assicurazione; conferma per il resto;

compensa fra tutte le parti le spese di lite del grado.

Reggio Emilia, 11/12/2019

Il Giudice

Dott. Gianluigi Morlini