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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23773 - pubb. 24/06/2020.

Abbandono di materiali da scavo, criteri Engel e applicazione della lex mitior più favorevole


Appello di Milano, 27 Novembre 2019. Pres. Carla Romana Raineri. Est. Silvia Giani.

Sanzione amministrativa – Danni ambientali – Abbandono di materiali da scavo – Applicazione dell’art. 39, comma 4, d. lgs. 205/2010 – Lex mitior più favorevole – Applicabilità


Alla fattispecie di cui all’art. 9.G.3 lett. b) d.G.R. Lombardia 2 agosto 2001, n. 775983 (abbandono di rifiuti speciali) ed alla conseguente applicazione della sanzione di cui all’art. 28 l.r. Lombardia n. 86/1983 per i danni ambientali con possibilità di ripristino, va applicata retroattivamente la norma di cui all’art. 39, comma 4, d. lgs. 205/2010, la quale ha abrogato l’art 186 d.lgs. N. 152/2006 (successivamente sostituito dall’art 2 comma 23 Dlgs n. 4/2008), ridisciplinando la materia dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo e prevedendo che i materiali da scavo, in presenza delle condizioni di legge, siano da ritenersi sottoprodotti e non più rifiuti.La sanzione in parola ha, infatti, natura punitiva ed afflittiva e, come tale, comporta l’applicazione dei cd. criteri Engel di natura sostanziale e la qualificazione della sanzione come convenzionalmente penale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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