Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6552 - pubb. 26/09/2011

Attività del mediatore quale fattore non esclusivo e determinante la conclusione dell'affare e incidenza di ripensamenti di una delle parti

Tribunale Roma, 14 Settembre 2011. Pres., est. Maria Panetta.


Mediazione - Diritto del mediatore alla provvigione - Attività svolta quale fattore esclusivo determinante la conclusione dell'affare - Ripensamenti di una delle parti tale da incidere sull'efficienza causale dell'opera del mediatore.



Il diritto del mediatore alla provvigione deve essere riconosciuto anche quando l’attività da lui svolta in concreto non sia qualificabile quale fattore esclusivo e determinante la conclusione dell’affare, risultando sufficiente invece che, rispetto al negozio concluso dalle parti, l’attività di intermediazione assuma il carattere indefettibile della completezza e non venga per contro in rilievo, una volta stipulato il negozio medesimo, la contestazione dell’esistenza di originari ripensamenti di una delle parti del rapporto di mediazione, da ritenersi inidonei ad incidere sull’efficienza causale, esclusiva o concorrente dell’opera del mediatore. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Francesco Mainetti


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