Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6782 - pubb. 19/12/2011

Fideiussione a prima richiesta e periculum in mora costituito dalla chiusura delle linee di credito

Tribunale Roma, 13 Dicembre 2011. Est. Antonella Izzo.


Fideiussione bancaria - Pagamento su semplice richiesta - Natura di contratto autonomo di garanzia.

Contratti di durata - Recesso prima della scadenza - Giusta causa - Inadempimento che non consente la prosecuzione del rapporto.

Contratto di affitto di azienda - Affitto di ramo di azienda a situazione di crisi aziendale a risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta - Esclusione.

Contratti a prestazioni corrispettive - Congiuntura economica sfavorevole - Questioni di sicurezza relative all'area interessata - Risoluzione per eccessiva onerosità - Esclusione.

Contratto autonomo di garanzia - Esclusione - Inibitoria - Ricorso d'urgenza - Chiusura delle linee di credito - Periculum in mora - Esclusione.



Appartiene al genere dei contratti autonomi di garanzia la fideiussione bancaria contenente clausola che obbliga la banca al pagamento dell'importo garantito su semplice richiesta scritta del creditore, a mezzo raccomandata r.r., rimossa ogni eccezione anche in ordine al rapporto sottostante. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

Nei contratti con durata predeterminata il recesso prima della scadenza può essere fondato solo su giusta causa, consistente nel grave inadempimento della controparte, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto fino alla sua naturale scadenza. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

La situazione di grave crisi aziendale dell'affittuario di un contratto di affitto di ramo d'azienda non è idonea a giustificare la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c., perché non ha carattere di obiettività ed assolutezza, che deve essere riferito alla possibilità fisica o giuridica di esecuzione della prestazione oggetto del contratto. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

Non rientrano nel novero degli avvenimenti straordinari ed imprevedibili, tali da determinare uno squilibrio nel sinallagma contrattuale che possa sorreggere una risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, nè la congiuntura economica sfavorevole, nè la scarsa sicurezza dell'area sulla quale insiste il complesso immobiliare ove si trova l'azienda oggetto di contratto di affitto. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

Non è ravvisabile il c.d. periculum in mora idoneo a giustificare l'inibitoria dell'escussione di un contratto autonomo di garanzia nel pericolo di chiusura delle linee di credito di cui gode il debitore, potendo ciò verificarsi solo quale conseguenza della segnalazione del debitore ricorrente presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, segnalazione che può essere evitata attraverso il pagamento degli importi in contestazione. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Francesco Mainetti


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