Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6785 - pubb. 20/12/2011

Responsabilità del servizio postale per tardiva consegna di un telegramma e contratto a favore di terzo

Appello Roma, 22 Novembre 2011. Est. Antonella Miryam Sterlicchio.


Servizio postale - Responsabilità del gestore - Esistenza di norme restrittive o di favore - Esclusione.

Servizio postale - Responsabilità del gestore - Contratto avente ad oggetto la consegna di un telegramma - Contratto a favore di terzo - Diritto del destinatario di far valere la responsabilità per inadempimento del gestore - Sussistenza - Fattispecie.

Perdita di chances - Risarcimento del danno - Natura di entità patrimoniale a sé stante suscettibile di valutazione economica - Onere della prova - Presunzione o calcolo di probabilità.



La responsabilità del gestore del servizio postale (nella fattispecie di Poste Italiane s.p.a. per ritardata consegna di un telegramma) allo stato attuale della legislazione non è soggetta ad alcuna regola restrittiva o di favore, che deroghi alle generali previsioni del codice civile. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

Il contratto stipulato tra il mittente di un telegramma ed il gestore del servizio postale è un contratto a favore di terzo a norma dell'art. 1411 c.c., con la conseguenza che il destinatario può legittimamente far valere la responsabilità contrattuale del gestore nel caso di inadempimento (nella fattispecie un telegramma era stato consegnato al destinatario dopo undici giorni dalla spedizione). (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

Il creditore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di chance - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Francesco Mainetti


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