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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7163 - pubb. 09/05/2012.

Infortunio sul lavoro e obbligo dell'Inail di erogare prestazioni relative al danno riconducibile al trasporto sanitario ed al danno iatrogeno; danno da capacità lavorativa generica e limiti alla surroga dell'Inail


Appello di Brescia, 01 Febbraio 2012. Est. Benini.

Responsabilità professionale – Limiti all’azione di regresso ex art. 1916 c.c. da parte dell’INAIL – D.Lgs. 38/2000 – Danno alla capacità lavorativa generica.


Nel caso di infortunio sul lavoro, è ad esso riconducibile anche il danno occorso durante il trasporto sanitario e il successivo danno iatrogeno, sicchè l’I.N.A.I.L. è tenuto ad erogare le prestazioni di legge nei confronti del lavoratore con riguardo all’invalidità che ne è infine definitivamente risultata e si surroga ex art. 1916 c.c. nei diritti di questi nei confronti di ciascuno dei responsabili. (Laura Girelli) (riproduzione riservata)

L’INAIL, che agisca surrogandosi al proprio assicurato per la ripetizione delle somme pagate allo stesso a titolo di indennizzo dovuto ad un infortunio sul lavoro occorso prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 38/2000, pur potendo agire ai sensi dell’art. 1916 c.c. e pertanto nella qualità di successore a titolo particolare nei diritti del proprio assicurato - indennizzato, non ha diritto alla ripetizione da parte del danneggiante delle somme pagate al proprio assicurato a titolo di danno da perdita della capacità lavorativa generica, in quanto quest’ultima ha natura non patrimoniale ed è pertanto ricompresa nel danno biologico, non indennizzabile dall’INAIL prima dell’entrata in vigore del già richiamato D.Lgs. 38/2000. (Nel caso specifico la Corte ha rigettato l’appello dell’INAIL che agiva contro l’ente ospedaliero - danneggiante per la ripetizione delle somme pagate al proprio assicurato a titolo di indennità dovuta in conseguenza di uno scorretto trattamento medico che il danneggiato aveva intrapreso a seguito di infortunio sul lavoro. Sulla base della CTU svolta in corso di causa era stata appurata la responsabilità dell’Ente convenuto solo con riferimento alla perdita della capacità lavorativa generica in conseguenza dell’errata manipolazione infermieristica. Ciò posto, essendo il fatto accaduto nel 1992, cioè prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 38/2000, secondo cui l’INAIL non doveva indennizzare il danno biologico, ed essendo consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui il danno alla capacità lavorativa generica ha natura non patrimoniale e come tale è inscindibile dal danno biologico, rigettava l’appello.) (Laura Girelli) (riproduzione riservata)

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