Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7291 - pubb. 13/06/2012

Revocatoria dell'alienazione di beni immobile e utilizzo del ricavato per il pagamento dei debiti scaduti, effetti

Tribunale Monza, 26 Dicembre 2011. Est. Giani.


Art. 2901 c.c. – Adempimento di un debito scaduto – Esclusione – Alienazione di un bene del debitore con finalità solutoria di debiti scaduti.



L’adempimento di un debito scaduto non è, ai sensi dell’art. 2901, 3º comma, c.c., soggetto a revocazione e tale esenzione trova la sua ragione giustificatrice nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore, una volta che si siano verificati gli effetti della mora di cui all’art. 1209 c.c.; questa esclusione trova applicazione anche con riferimento all’azione revocatoria esercitata avverso l’alienazione di un bene immobile da parte del debitore, qualora il relativo prezzo sia stato destinato, anche in parte, al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore, atteso che, in tale ipotesi, la vendita riveste carattere di strumentalità necessaria nei riguardi del soddisfacimento di debiti scaduti, a condizione che venga accertata la sussistenza della necessità di procedere all’alienazione, quale unico mezzo al quale il debitore, privo di altre risorse, poteva far ricorso per procurarsi il denaro, salva restando la revocabilità degli ulteriori atti con i quali il debitore abbia disposto della somma residua. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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