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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 838 - pubb. 01/07/2007.

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Appello di Brescia, 04 Marzo 1998. Est. Bitonte.

Credito della Cassa Operai Edili - Privilegio - Sussistenza.


 

 

La Corte d’Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:

CUSIMANO Dott. Giuseppe Presidente

BUT Dott. Giuseppe Consigliere

BITONTE Dott. Augusto Consigliere rel.

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile promossa con atto d’appello notificato il giorno 2 agosto 1996 n. 2099 cronol. UNEP del Tribunale di Mantova e posta in deliberazione all’udienza collegiale dal 18 febbraio 1998

Da

CASSA OPERAI EDILI DI MANTOVA (COE)

C o n t r o

FALLIMENTO DELLA LOMBARDA COSTRUZIONI S.R.L., in persona del Curatore Dott. DANTE LANFREDI

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova in data 29 giugno/11 agosto 1995

CONCLUSIONI

Dell’appellante:

In completa riforma della sentenza del Tribunale di Mantova n. 663/95 in data 29.6.1995 – 11.8.1995 ed in accoglimento della proposta impugnativa ammettere la Cassa Operai Edili di Mantova al passivo del fallimento Lomdarda Costruzioni S.r.l. come segue:

a)in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per le voci di cui alla lett. 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g (vedi supra pagg. 3,4,5) per complessive £.3.147.646

b) per interessi convenzionali di mora con riferimento alle voci di cui supra al punto a) in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 e n. 2749 c.c. e art. 55 L:F: dal dovuto (doc. 20 prime cure) al di là della dichiarazione di fallimento in 435.399 salvi i successivi fino al dì  della vendita (Corte Cost. 204/89).

IN FATTO E IN DIRITTO

Con la citazione di cui alle premesse impugna la Cassa Operai Edili (COE) di Mantova la sentenza con la quale il Tribunale di Mantova, decidendo sulla domanda di insinuazione tardiva, al passivo del Fallimento S.r.l. Lombarda Costruzioni, di crediti secondo i primi giudici, fondati su una norma contenuta in un contratto denominato “accordo provinciale integrativo”, la respingeva, non avendo rinvenuto, negli atti della ricorrente, (né altrove), il testo di tale accordo, a dire di quei giudici mai prodotto in atti. Sottolinea che quel documento risultava, invece, prodotto unitamente al ricorso introduttivo e che, pertanto, la sentenza fonda su un presupposto non veritiero. Ripropone nel merito, le domande disattese dai primi giudici, ribadendone il riferimento alla normativa contrattuale effettivamente, almeno oggi, presente in atti.

Contumace il Fallimento, sulle conclusioni trascritte in epigrafe osserva la Corte che sicuramente erronea è l’affermazione del Tribunale secondo cui la documentazione a sostegno della domanda non fosse stata prodotta, che, in realtà, la produzione risultava per tabulas dalle indicazioni in calce al ricorso introduttivo, mentre diversa questione è quella attinente alla materiale disponibilità, nel fascicolo di parte attrice, dei documenti tuttavia prodotti, questione che bene i primi giudici avrebbero potuto risolvere ordinandone il deposito una volta che trattavasi di documenti acquisiti alla causa per rituale produzione.

Nel merito è provato che l’impresa fallita S.r.l. Lombarda Costruzioni aveva chiesto l’iscrizione alla Cassa Operai Edili di Mantova il 27 febbraio 1991 (doc. 19), così che, in virtù della norma contrattuale contenuta nell’accordo provinciale integrativo del contratto collettivo 22 luglio 1979, accordo stipulato il 22 dicembre 1980 in Mantova tra i rappresentanti delle imprese edili e i sindacati dei Lavoratori dell’edilizia, l’obbligo di corrispondere la retribuzione era assolto dal  datore di lavoro, quanto alle voci indicate dall’articolo 20 del CCNL , mediante il versamento alla Casa delle percentuali ivi e nell’articolo 6 del medesimo accordo provinciale indicate.

Il Fallimento non ha dimostrato che l’impresa avesse posto in essere fatti estintivi di tale obbligazione per quanto attiene alle voci e per il periodo indicato dalla ricorrente, così che il di lei credito è fuori discussione.

La qualità di mandatario dei lavoratori che la struttura della Cassa, per come desumibile dallo statuto , dal CCNL e dal menzionato accordo integrativo, rivela, pone tale organismo sullo stesso piano del lavoratore per quanto attiene a pretese, quali quelle per cui è causa, relative all’adempimento, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo di effettuare versamenti riconducibili ad istituti contrattuali retributivi.

Irrilevante appare, dunque a fronte del mandato ravvisabile nella stipulazione dell’accordo in questione, la destinazione che successivamente delle somme la Cassa abbia a fare (v. ad es. il secondo comma dell’articolo 13 dello Statuto) volta che l’obbligazione del datore di lavoro, ai sensi delle regole contrattuali sopra menzionate, si estingue col versamento alla Cassa delle percentuali predeterminate, e non già col reimpiego da parte di questa, reimpiego che potrà, dunque , consistere nelle redistribuzione delle somme ai lavoratori, come nella destinazione di tutte o parte di esse al funzionamento della Cassa medesima.

Le considerazioni che precedono consentono di ricondurre tutte le somme pretese dalla Cassa, nella sua qualità di mandataria dei lavoratori, nell’alveo dell’articolo 2751 bis n. 1, così che la domanda, in riforma della sentenza, deve essere accolta, con addebito al Fallimento delle spese di entrambi i gradi che si liquidano in complessive lire 1.800.000, di cui lire 119.000 per esborsi e lire 750.000 per diritti, quanto al primo grado e in lire 1.900.000, di cui lire 105.000 per esborsi e lire 800.00 per diritti, quanto al presente.

P.T.M.

in riforma della sentenza 11 agosto 1995 del Tribunale di Mantova, ammette la Cassa Operai Edili di Mantova al passivo del Fallimento della S.r.l. Lombarda Costruzioni in via privilegiata, ai sensi del numero 1 dell’articolo 2751 bis del codice civile l’importo di lire 3.147.646 in ragione  dei titoli enunciati nelle lettere 3a, 3b,3c,3d, 3e,3f, 3g, dell’atto di appello con gli interessi di legge dalla scadenza delle obbligazioni alla data di dichiarazione del fallimento, salvi i successivi sino al dì dell’eventuale vendita.

Condanna il Fallimento a corrispondere all’appellante le spese di entrambi i gradi liquidate in complessive lire 1.800.000 quanto al primo grado e in lire 1.900.000 quanto al presente.

Sentenza della Corte d’Appello di Brescia 4.3.1998.