Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9253 - pubb. 10/07/2013

Commercializzazione di prodotti in violazione di privativa industriale circoscritta nel tempo, non reiterata e pericolum in mora; creatività e valore artistico quali requisiti per l'azione di accertamento negativo

Tribunale Milano, 19 Aprile 2013. Est. Silvia Giani.


Diritti di privativa industriale - Violazione - Commercializzazione di prodotti - Violazione costituita da un'unica iniziativa circoscritta nel tempo - Cessazione della commercializzazione e probabile non reiterazione della condotta - Pericolo nel ritardo - Esclusione.

Diritti di privativa industriale - Violazione - Azioni cautelari di accertamento negativo - Ammissibilità - Verifica dei presupposti delle azioni cautelari - Necessità.

Concorrenza sleale - Presupposti - Rapporto di concorrenza tra imprenditori - Necessità.

Modello o disegni industriale - Tutela - Cumulabilità con la tutela del diritto d'autore - Requisiti del “carattere creativo” e del “valore artistico” - Necessità.



In tema di commercializzazione di prodotti in violazione di diritti di privativa industriale, un'iniziativa senza carattere di continuità, circoscritta nel tempo e destinata ad un gradimento del pubblico molto limitato nel tempo, unitamente alla cessazione della commercializzazione dei prodotti e alla probabile e verosimile non reiterazione della condotta, depongono per l'assenza del presupposto del pericolo nel ritardo necessario per l'applicazione di una misura cautelare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Se è ben vero che le azioni di accertamento negativo sono in astratto ammissibili, avendo il legislatore risolto ogni dubbio in proposito mediante la previsione di tali azioni anche in via cautelare (art. 120, comma 6 bis, CPI, come modificato dall’art. 52 Dlgs n 131/2010), ciò non esime naturalmente dalla verifica in concreto della sussistenza dei requisiti delle azioni cautelari. La mancata persistenza dell’illecito, la pacifica cessazione della commercializzazione del prodotto e le caratteristiche dei beni, non più soggette a gradimento del pubblico, tanto da avere già dato luogo ad un’operazione in perdita, comportano la mancanza del periculum in mora anche con riferimento alle domande di accertamento negativo proposte in via riconvenzionale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Perché possa ravvisarsi la fattispecie della concorrenza sleale di cui all’art. 2598 c.c. è necessario che il soggetto autore dell’atto di concorrenza e quello che lo subisce si trovino in un rapporto di concorrenza e rivestano entrambi la qualità di imprenditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

E’ ben vero che la tutela della registrazione come disegno o modello industriale può essere cumulata con quella d’autore (Cfr Direttiva n 71/98/CE, art. 17). La cumulabilità delle tutele non opera, però, sempre, ma solo quando i disegni o modelli presentino congiuntamente i due requisiti del “carattere creativo” e del “valore artistico” (art. 2 n 10, L. 633/1941, come modificato dal d.lgs n 95/2001). A differenza delle altre opere protette, per le quali è condizione per la tutela del diritto d’autore il solo “carattere creativo”, per le opere del disegno industriale si richiede la presenza anche del requisito del “valore artistico”, avendo voluto il legislatore riservare tale tutela solo a opere connotate da un elevato livello di meritevolezza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale