Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9279 - pubb. 15/07/2013

Marchi e segni distintivi, confusione tra prodotti affini e obbligazioni ulteriori rispetto a quelle contrattuali; principio di buona fede e tutela degli interessi della controparte

Tribunale Milano, 11 Maggio 2013. Est. Silvia Giani.


Marchi - Violazione di marchio altrui - Confusione tra segni distintivi di prodotti affini - Esistenza di numerose pregresse violazioni - Esistenza di rapporti contrattuali - Obbligo di informare i terzi del divieto di usare elementi atti a creare confusione - Obbligazioni ulteriori rispetto a quelle contrattuali - Tutela dell'interesse della controparte - Principio di buona fede - Obbligo di solidarietà.



Colui che si sia reso responsabile della violazione del marchio altrui è tenuto ad attivarsi per non ingenerare confusione tra segni distintivi concernenti prodotti affini, uniformandosi ad una condotta rigorosa che comprenda - ove necessario - anche l’obbligo d’informare I terzi del divieto di usare elementi che possano creare confusione. La consapevolezza dell’errore in cui i terzi possano ricadere e l’esistenza di frequenti pregresse violazioni sono, infatti, fattori idonei a generare obbligazioni ulteriori rispetto ad eventuali previsioni contrattuali affinché vengano posti in essere tutti gli atti che, senza un apprezzabile sacrificio, possano salvaguardare l’interesse della controparte. A ciò le parti del rapporto sono tenute in nome del principio di buona fede, il quale, in questo caso, si sostanzia in un obbligo di solidarietà che impone loro di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra parte, a prescindere dagli specifici obblighi contrattuali. Pertanto, posto che è possibile concorrere in un illecito perpetrato da terzi anche mediante una condotta omissiva, la conoscenza dei limiti d’utilizzo del marchio e del pericolo di confusione con altro rinomato marchio relativo a prodotti affini, evinta dalla pregressa verificazione di episodi analoghi, comportano l’obbligo nell'attività di commercializzazione di uniformarsi a un codice di comportamento rigoroso, volto a evitare pericoli di confusione dei segni distintivi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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