Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9572 - pubb. 16/10/2013

Quando la pubblicità comparativa è lecita

Tribunale Milano, 03 Maggio 2013. Est. Silvia Giani.


Pubblicità comparativa - Liceità - Condizioni (D.lgs. 145/2007).



La pubblicità comparativa non è di per sé illecita. Essa può essere uno strumento d’informazione che consente al consumatore una migliore valutazione dei meriti di ciascun operatore, della qualità delle loro prestazioni e del loro costo e, quindi, una scelta più consapevole. In questa ottica può costituire uno stimolo della concorrenza nell’interesse dei consumatori. Per tale ragione un divieto assoluto della pubblicità comparativa sarebbe un ostacolo alla libera concorrenza. Tuttavia, se ingannevole e illegittimamente comparativa, essa può anche causare effetti distorsivi per la concorrenza e incidere negativamente sulle scelte dei consumatori. Per costituire un mezzo legittimo d’informazione dei consumatori ed essere lecita, la pubblicità comparativa, oltre a non essere ingannevole, deve confrontare beni o servizi secondo criteri obiettivi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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