Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9874 - pubb. 09/01/2014

Privilegio artigiano, modifica dell'articolo 2751 bis n. 5 c.c. e necessità della verifica dei requisiti richiesti dalla legge quadro 443/1985 per la qualificazione dell'impresa artigiana

Tribunale Milano, 14 Giugno 2013. Est. Francesca Savignano.


Privilegio artigiano ex art. 2751-bis n. 5 c.c. come modificato dall’art. 36 d.l 5/12 conv. in l. 35/12 – Natura artigiana del credito – Riferimento alla l. quadro 443/85 – Necessità.

Privilegio artigiano ex art. 2751-bis n. 5 c.c. come modificato dall’art. 36 d.l 5/12 conv. in l. 35/12 – Natura artigiana del credito – Iscrizione all’albo delle imprese artigiane – Insufficienza.



Con la modifica dell’art. 2751-bis n. 5 c.c., introdotta dall’art. 36 d.l 5/12 conv. in l. 35/12, il legislatore ha inteso raccordare la disciplina dettata dal codice civile in materia di privilegi con la definizione di impresa artigiana prevista dalla legislazione di settore, con la conseguenza che per stabilire la natura artigiana del credito deve farsi ora riferimento alla legge quadro sull’artigianato (l. 443/1985), che costituisce la specifica normativa di settore, e non più all’art. 2083 c.c..

In base a quanto previsto dagli artt. 3 co. 1 e 2 e 5 co. 4 della l. quadro sull’artigianato (l. 443/1985), deve escludersi, in via di principio, che l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane sia oggi sufficiente a dimostrare la natura artigiana dell’attività svolta (e quindi del credito insinuato al passivo fallimentare), essendo sempre necessaria la verifica circa la perdurante sussistenza – con riferimento all’epoca di insorgenza del credito e quindi di svolgimento della prestazione – di tutti i requisiti richiesti per la qualificazione dell’impresa come artigiana, come previsti dalla citata l. quadro. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo


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