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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10187 - pubb. 17/03/2014.

Opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ex artt. 653 e 654 c.p.c. dopo l’apertura della procedura


Tribunale di Treviso, 22 Maggio 2013. Est. Casciarri.

Estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo prima del fallimento – Apposizione del visto ex artt. 653 e 654 c.p.c. successivamente all’apertura della procedura – Opponibilità del decreto ingiuntivo al fallimento – Esclusione.


In caso di estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,  il provvedimento monitorio può essere dichiarato definitivo solo a seguito del passaggio in giudicato del provvedimento dichiarativo dell’estinzione medesima. Tale presupposto dev’essere positivamente verificato dal Giudice che ha emesso il decreto, con apposizione del visto ex artt. 653 e 654 c.p.c. che conferisce al provvedimento monitorio efficacia di giudicato, analogamente al provvedimento ex art. 647 c.p.c. Dev’essere, pertanto, dichiarato inopponibile al fallimento ex art. 45 L.F. il decreto ingiuntivo dichiarato definitivo ex artt. 653 e 654 c.p.c. successivamente all’apertura della procedura concorsuale, pur se l’estinzione del giudizio di opposizione sia intervenuta in data anteriore. (Raffaella Santello) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Raffaella Santello


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