Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10307 - pubb. 14/04/2014

Azioni revocatorie nel fallimento e natura decadenziale dei termini previsti dall'articolo 69 bis

Tribunale Napoli, 27 Marzo 2014. Est. Napolitano.


Fallimento - Azioni revocatorie - Termine triennale di cui all'articolo 69 bis - Natura Decadenziale.

Fallimento - Azioni revocatorie - Termine decadenziale triennale di cui all'articolo 69 bis - Rapporto tra i termini di tre e cinque anni previsti dalla norma.



I termini indicati dal primo comma dell'articolo 69 bis, entro i quali devono essere promosse le azioni revocatorie, hanno natura di termini di decadenza e non di prescrizione e possono essere interrotti solo dalla proposizione della domanda che costituisce modalità di esercizio dell'azione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il curatore decade dall'azione revocatoria, sia essa ordinaria ex articolo 66 L.F., sia essa fallimentare ex artt. 67, 69 e 69 bis, secondo comma, L.F., sempre che, con riferimento alla azione revocatoria fallimentare (per la quale non vale il riferimento al termine di prescrizione previsto dagli articoli 66 L.F. e 2903 c.c.), non sia già decorso il termine di cinque anni dalla data dell'atto da revocare, perché altrimenti sarà questo termine che segnerà la decadenza dall'azione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Paolo Piscitello


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