Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10910 - pubb. 21/07/2014

Sospensione dei contratti in corso di esecuzione, ratio dell’istituto e decorrenza degli effetti sul rapporto contrattuale

Tribunale Venezia, 27 Marzo 2014. Est. Fidanzia.


Concordato preventivo - Sospensione dei contratti in corso di esecuzione - Valutazione del tribunale - Funzionalità al piano ed alla migliore soddisfazione dei creditori

Concordato preventivo - Sospensione dei contratti in corso di esecuzione - Ratio - Autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione nel concordato con riserva - Autorizzazione al pagamento di crediti anteriori nel concordato in continuità - Tutela del contraente in bonis dall’inadempimento del debitore - Esclusione - Funzionalità e strumentalità al modulo concordatario

Concordato preventivo - Sospensione dei contratti in corso di esecuzione - Applicazione al concordato con riserva - Ammissibilità

Concordato preventivo - Sospensione dei contratti in corso di esecuzione - Concordato con riserva - Scioglimento del contratto - Esclusione

Concordato preventivo - Sospensione dei contratti in corso di esecuzione - Autorizzazione a effetti - Decorrenza - Manifestazione della volontà alla controparte contrattuale



Il criterio guida al quale il giudice deve attenersi nel concedere l’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dei contratti pendenti di cui all’articolo 169 bis L.F. consiste nella funzionalità della richiesta del debitore al piano nell’ottica della migliore soddisfazione dei creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La ratio sottesa alla disciplina introdotta dall’articolo 169 bis L.F. appare comune a quella che caratterizza le autorizzazioni al compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione di cui all’articolo 161, comma 7, L.F., e, nel concordato con continuità aziendale, dei pagamenti di crediti anteriori, ratio, la quale consiste nel favore per l’accesso al concordato e nella protezione della fase preparatoria del piano, anche con sacrificio degli interessi dei singoli creditori concordatari. La prospettiva del nuovo strumento introdotto dal legislatore non appartiene, infatti, alla sfera della tutela del contraente in bonis dall’inadempimento del debitore in crisi, bensì a quella della sua funzionalità e strumentalità al modulo concordatario prescelto da quest’ultimo ed è questo il criterio guida cui deve essere improntata l’attività del tribunale nell’esercizio del potere autorizzatorio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’Istituto di cui all’articolo 169 bis L.F. dello scioglimento o della sospensione dei contratti in corso di esecuzione è applicabile anche al concordato con riserva. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Quando l’istanza di cui all’articolo 169 bis L.F. venga proposta durante la fase del concordato con riserva e non sia possibile conoscere quanto meno i punti fondamentali del piano, appare opportuno autorizzare non lo scioglimento ma la sospensione del rapporto (fattispecie in tema di contratto di factoring). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Gli effetti della sospensione, autorizzata ai sensi dell’articolo 169 bis L.F., decorrono dal momento in cui il ricorrente manifesti alla controparte contrattuale la propria volontà di avvalersi dello scioglimento o della sospensione del rapporto in corso di esecuzione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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