Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1107 - pubb. 05/02/2008

Domanda tardiva, costituzione del creditore e rimborso spese al Concessionario

Tribunale Milano, 15 Gennaio 2008. Est. Francesca Maria Mammone.


Fallimento – Domanda tardiva di insinuazione al passivo – Omessa costituzione del creditore istante – Decadenza – Esclusione.

Fallimento – Domanda tardiva di insinuazione al passivo – Riconoscimento delle spese per la presentazione della domanda – Esclusione.

Fallimento – Rimborso al concessionario delle spese di insinuazione al passivo – Disposizioni di cui al D.M. 21 novembre 2000, n. 160 – Deroga all'art. 101 l. fall. – Esclusione.



La decadenza prevista dall'art. 98, comma terzo, l. fall., per l'ipotesi di mancata costituzione almeno cinque giorni prima dell'udienza del creditore che propone opposizione allo stato passivo, non è applicabile al procedimento per la proposizione della domanda tardiva di credito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In base al principio della cristallizzazione del passivo alla data della dichiarazione di fallimento, al creditore che proponga istanza di insinuazione tardiva non spettano le spese sostenute per la presentazione della domanda medesima, salvo quelle borsuali purché opportunamente documentate. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Le disposizioni del D.M. 21 novembre 2000, n. 1160, le quali prevedono (Allegato A, n. 5) il rimborso al concessionario delle spese di insinuazione nelle procedure concorsuali non derogano al disposto dell'art. 101 l. fall., trattandosi di fonte regolamentare inidonea a modificare una norma di legge. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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