Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11466 - pubb. 29/10/2014

Il finanziamento del terzo con riserva di ripetizione implica la prededuzione e richiede l’attestazione di cui agli articoli 182-quinquies e 67 L.F.

Tribunale Milano, 18 Settembre 2014. Est. D'Aquino.


Concordato preventivo - Finanziamenti prededucibili - Finanziamento del socio con riserva di ripetizione in prededuzione - Attestazione del professionista - Necessità



Il finanziamento prestato da terzi per consentire al debitore l’accesso alla procedura di concordato con la riserva di richiedere al debitore la restituzione della somma e, quindi, con l’implicita richiesta del riconoscimento della prededuzione, è inammissibile qualora, come dispone l’articolo 182-quinquies, comma 1, L.F., non venga prodotta l’attestazione del professionista di cui all’articolo 67, comma 3, lettera d) L.F. attestante che il finanziamento è funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori. (1) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Il testo integrale


Massimario ragionato del concordato preventivo:

Finanziamento con riserva di ripetizione


(1) Nella decisione massimata sono elencate le modalità con le quali il debitore può reperire risorse necessarie a far fronte ai costi della gestione ordinaria della procedura:
a) ricorrere al finanziamento (bancario, di soci o di terzi) di cui all’art. 182-quinquies, comma 1, l.f., con la garanzia dell’assunzione della natura prededucibile del finanziamento ottenuto ove il tribunale autorizzi la contrazione di tale finanziamento, ma solo nel caso in cui, previa assunzione delle opportune informazioni, un professionista di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d), l.f., attesti che tali finanziamenti siano funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori e ciò anche in caso di domanda di concordato di cui si prospetti il deposito di una proposta liquidatoria;
b) ricorrere, in assenza dell’attestazione dell’esperto, al finanziamento di un terzo, previa autorizzazione del tribunale, finalizzato al pagamento di crediti anteriori, ove la provvista venga messa a disposizione del terzo alla società e, previa autorizzazione del tribunale, venga utilizzata dalla società in concordato per tale finalità, a condizione che le nuove risorse finanziarie vengano apportate senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori e sempre che la proposta concordataria si prospetti come concordato con continuità aziendale (circostanza che non ricorre nel caso di specie);
c) pagare i creditori anteriori ex art. 182-quater, comma 4, l.f., solo nel caso del concordato con continuità aziendale e sempre previa attestazione ex art. 67, comma 3, lett. d), l.f.;
d) ricorrere al pagamento da parte di un terzo, senza che questo terzo faccia transitare la provvista dai conti della società in concordato, a condizione che il terzo non intenda esercitare rivalsa nei confronti della società in concordato (circostanza che non ricorre nel caso di specie), perché in questo caso nessuna lesione del patrimonio della società in concordato si verifica per effetto dell’apporto del terzo.


Testo Integrale