Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1168 - pubb. 06/04/2008

Interessi ex art. 4 l. 231/2002 e procedure concorsuali

Tribunale Milano, 21 Gennaio 2008. Est. Roberta Nunnari.


Fallimento – Interessi ex art. 4 d. lgs 231/2002 maturati prima dell’apertura della procedura – Ammissibilità – Interessi maturati per il periodo successivo – Esclusione.



Gli interessi previsti dall’art. 4 del d. lgs. N. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) decorrono automaticamente, senza formale necessità di messa in mora, dal primo giorno successivo al mancato pagamento. Con riguardo alle procedure concorsuali, i crediti relativi alle transazioni commerciali in esame produrranno interessi fino alla dichiarazione di fallimento ma non per il periodo successivo, stante la previsione secondo cui la disposizione non si applica “ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore”. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Bartolomeo Quatraro



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