Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1222 - pubb. 11/05/2008

Esecutività del riparto e concordato fallimentare

Tribunale Roma, 28 Febbraio 2008. Est. Ruggiero.


Concordato fallimentare – Presentazione della proposta di concordato – Esecutività del piano di riparto finale – Inammissibilità.



Una volta che sia stato dichiarato esecutivo il piano di riparto che preveda la soddisfazione integrale dei creditori, deve ritenersi priva di causa e quindi improcedibile la domanda di concordato anche nell’ipotesi in cui la stessa preveda a favore dei creditori un pagamento superiore al loro credito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



 omissis 

DECRETO

Visto il reclamo di ** Immobiliare s. r. l., in persona del legale rappresentante pro tempore, depositato il 17.01.2008, con il quale allegava:

·                  Che aveva proposto un concordato fallimentare in data 06.04.2007, offrendo, verso cessione dei beni della Fallita, il pagamento integrale di tutti i crediti ammessi al passivo, maggiorati di interessi e rivalutazione nella misura del 30%, nonché dei crediti oggetto di opposizione allo stato passivo, delle spese di procedura ed accollo dei debiti della Società fallita e del Fallimento verso il Comune di Roma (ICI), verso il Condominio di via ***, verso il dott. *** e verso il dott. ***;

·                  Che, a garanzia della suddetta proposta, aveva offerto il versamento in contanti dell’importo di € 3.400.000,00;

·                  Che era venuto a conoscenza che, con provvedimento del 08.11.2007 depositato il 09.11.2007, il Giudice delegato aveva respinto la proposta;

·                  Che il Giudice delegato aveva respinto la proposta nonostante il parere favorevole del Curatore e di quello sempre favorevole del Comitato dei creditori;

·                  Che il Giudice delegato aveva valutato come tardiva la proposta di concordato in relazione allo stato ed agli esiti della liquidazione;

·                  Che la proposta di concordato avrebbe dovuto essere inviata ai creditori per la votazione e per la eventuale omologazione;

·                  Che la proposta di concordato era stata presentata in data 06.04.2007, seguendo la disciplina fallimentare entrata in vigore in data 16.07.2006;

·                  Che il Tribunale avrebbe dovuto sospendere la esecuzione del piano di riparto finale al fine di non vanificare la utilità della proposta;

·                  Che il rigetto del Giudice delegato si era fondato su ragioni di merito, precluse allo stesso Giudice;

·                  Che la lungaggine della procedura aveva determinato la redazione del piano di riparto e la sua esecutività, senza l’esame preventivo della proposta di concordato che avrebbe potuto essere omologato in minore tempo ove fosse stato dato immediato seguito;

·                  Che la offerta di pagamento era proposta in misura superiore agli stessi crediti ammessi o in via di ammissione;

·                  Che le somme versate dal legale rappresentante della Fallita erano da ritenersi inefficaci ai sensi dell’art. 44, comma 2, l. f. e che il Fallimento avrebbe, comunque, dovuto verificare la provenienza di dette somme;

·                  Che la costituzione del Fallimento era da dichiararsi inammissibile poiché tardivo;

·                  Che, previa sospensione del piano di riparto, chiedeva l’accoglimento del reclamo.

Vista la comparsa di costituzione di **** s. r. l., in persona del liquidatore, con la quale la Fallita Società allegava:

·                                          Che il liquidatore aveva versato al Curatore le somme occorrenti per pagare integralmente i creditori e procedere alla chiusura della procedura fallimentare;

·                                          Che, in data 24.03.2006, era stato depositato il piano di riparto, con il quale era stato previsto il pagamento integrale dei creditori;

·                                          Che in data 17.07.2007, il Giudice delegato aveva dichiarato esecutivo il piano di riparto;

·                                          Che aveva versato le somme necessarie al pagamento dei creditori sin dal febbraio 2005;

·                                          Che il decreto correttivo della riforma fallimentare non era applicabile al procedimento di concordato fallimentare proposto da **, atteso che quest’ultima aveva proposto il ricorso per concordato fallimentare anteriormente alla data del 01.01.2008, data di entrata in vigore del suddetto correttivo;

·                                          Che correttamente il Giudice delegato aveva respinto la proposta di concordato a seguito del parere negativo del Curatore, che aveva ritenuto inattuabile qualsiasi proposta di concordato in presenza della esecutorietà del piano di riparto finale del 19.07.2007;

·                                          Che l’offerta di somme superiori ai creditori non appariva ammissibile in quanto non dovute e, soprattutto, ingiusta;

·                                          Che la proposta di concordato, sia pure sempre presentabile, aveva trovato un limite nel disposto riparto che aveva previsto l’integrale pagamento dei creditori;

visti i verbali delle udienze dei giorni 20.02.2008 e 25.02.2008;

ritenuta infondata la eccezione di nullità sollevata dalla reclamante relativamente alla individuazione del Giudice relatore in sostituzione del Giudice delegato, ritenuto incompatibile ai sensi dell’art. 25, comma 2, l. f., atteso che l’art. 26 l. f. prevede espressamente che “Il Presidente del Collegio nomina il giudice relatore e fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti in camera di consiglio”, come risulta dal verbale del 20.02.2008, da cui emerge, ad opera del Presidente e non del Collegio, la nomina del relatore in sostituzione del Giudice delegato;

ritenuto che appare ammissibile la costituzione della Società fallita, in quanto l’art. 26 l. f. non prevede per tale incombente termini perentori;

premesso che il concordato fallimentare della odierna reclamante è stato proposto in data 06.04.2007 e, quindi, risulta assoggettato alla disciplina di cui al d. lgs. N. 5/2006 e non a quella successiva di cui al d. lgs. N. 169/2007, atteso che l’art. 22 di quest’ultimo provvedimento normativo prevede espressamente l’entrata in vigore in data 01.01.2008 e la sua applicabilità alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore, salvo gli artt. 7, comma 6, 18, comma 5, e 20 che si applicano anche alle procedure concorsuali pendenti;

visto l’art. 125 l. f. ( d. lgs. N. 5/2006) che prevede espressamente il parere del comitato dei creditori e del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione nonché, espletati gli adempimenti preliminari, il parere favorevole del curatore;

vista la dichiarazione di esecutività del piano di riparto finale. presentato dal Curatore in data 19.12.2006, depositata il 19.07.2007;

considerato che la procedura concorsuale è pervenuta alla fase finale concernente la chiusura della procedura fallimentare, avendo il Giudice delegato dichiarato esecutivo il piano di riparto con la soddisfazione al 100% dei creditori;

considerato che il concordato fallimentare non ha termini iniziali ovvero finali se non in relazione alla struttura della procedura concorsuale ed ai limiti imposti dal legislatore, il quale, in particolare, presupponendo la avvenuta dichiarazione di fallimento, ha previsto la possibilità per i creditori ovvero per un terzo di presentare una proposta di concordato anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo ( e quindi successivamente alla dichiarazione di fallimento) senza fissare alcun termine finale che deve, dunque, ricercarsi nella struttura della procedura e nello scopo della stessa;

considerato, quindi, che, in base alla struttura della procedura concorsuale, una volta dichiarata la esecutività del piano di riparto (divenuta definitiva la stessa a seguito della mancata proposizione di reclami ovvero del rigetto e/ dell’accoglimento dei medesimi con le conseguenti modifiche), unitamente alla soddisfazione integrale dei creditori, la stessa procedura esecutiva deve ritenersi avere raggiunto integralmente il proprio scopo per cui non è possibile realizzare uno scopo aggiuntivo ovvero migliorativo di quello che si ottiene con la detta soddisfazione integrale;

ritenuto che detta interpretazione trova conforto nella necessaria tutela anche del debitore, atteso che, ove si paragoni quanto proposto con il concordato fallimentare con il presumibile realizzo derivante dalla esecuzione del programma di liquidazione, il soddisfacimento dei creditore non può oltrepassare quanto contenuto nel titolo e nella ammissione nello stato passivo per le finalità istituzionali della procedura concorsuale, che non vede ricompresa quella speculativa, peraltro, con beni appartenenti al debitore;

ritenuto, ancora, che ulteriore conferma deriva dalla obbligatoria restituzione al fallito ovvero all’esecutato di quanto residua dalla stessa esecuzione una volta soddisfatti integralmente i creditori in base al titolo prodotto ovvero alla ammissione;

ritenuto che la natura prevalentemente privatistica del concordato non può consentire valutazioni speculative dei creditori in assoluto contrasto con le finalità esecutive dell’azione, diretta solo ed esclusivamente alla soddisfazione integrale dei creditori in relazione al credito vantato;

ritenuto che la maggiore rilevanza del curatore e del comitato dei creditori in sede di formulazione del parere (obbligatorio e vincolante) pone un problema, altresì, di tutela del fallito, soprattutto nelle ipotesi in cui la massa attiva acquisita alla procedura risulti notevolmente superiore alla massa passiva, per cui la eventuale liquidazione, anche in una ottica di continuazione dell’impresa, appare pregiudicare eccessivamente il fallito rispetto alla finalità tipica di soddisfazione dei creditori tale da connotare la norma da profili di incostituzionalità della norma e di violazione dell’art. 8 della Conv. Eur. Diritti dell’uomo, in riferimento alla lesione del diritto della persona a disporre dei propri beni;

ritenuto, quindi, che la natura contrattualistica del concordato conduca a ritenere priva di causa la proposta dell’odierna reclamante in quanto la soddisfazione integrale dei creditori consente di ritenere esaurita la procedura concorsuale con la immediata chiusura della stessa ai sensi dell’art. 118 l. f., avendo raggiunto lo scopo e la piena tutela dei creditori della stessa procedura;

ritenuto, peraltro, che il Giudice delegato dà atto, nella formulazione del rigetto, del parere negativo del Curatore (contrariamente a quanto allegato dalla reclamante) che, data la vincolatività dello stesso, non consente, in ogni caso, una diversa decisione;

ritenuto, quindi, sulla base di quanto sopra che il reclamo deve essere respinto, risultando assorbita ogni altra questione;

ritenuto che appare opportuno compensare le spese processuali per la particolare complessità della vicenda;

P. Q. M.

Rigetta il reclamo proposto da ** Immobiliare s. r. l., depositato il 17.01.2008.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, sezione fallimentare, il 28.02.2008.


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