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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12567 - pubb. 06/05/2015.

La stima del bene deve far riferimento al momento di presunto realizzo secondo i tempi e le modalità previste dal piano concordatario


Tribunale di Treviso, 25 Marzo 2015. Pres., est. Fabbro.

Concordato preventivo - Degrado dei creditori privilegiati - Stima giurata di cui all'art. 160, comma 2, L.F. - Valore di presunto realizzo secondo i tempi e le modalità previste dal piano


La stima giurata alla quale deve fare riferimento la relazione di cui all'art. 160, comma 2, L.F. al fine di consentire il degrado dei creditori privilegiati, deve essere riferita al momento di presunto realizzo del bene secondo i tempi e le modalità previste dal piano, tanto più qualora detti tempi e modalità non risultino incompatibili con la liquidazione fallimentare, tenuto conto, fra l'altro, del fatto che la norma citata fa riferimento al "ricavato in caso di liquidazione" e non alle ricavato in caso di immediata o pronta liquidazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Diego Pavan


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