ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12906 - pubb. 25/06/2015.

I creditori privilegiati ipotecari debbono essere soddisfatti mediante pagamento e la proposta non può limitare la facoltà dei creditori di richiedere la risoluzione del concordato


Tribunale di Treviso, 11 Febbraio 2015. Est. Valle.

Concordato preventivo - Previsione di pagamento dei creditori mediante obbligazione con scadenza a 15 anni - Inaffidabilità di previsione e attestazione circa il valore dei titoli e la concreta possibilità di adempimento

Concordato preventivo - Soddisfacimento dei creditori privilegiati ipotecari - Prestazione in luogo dell'adempimento - Inammissibilità

Concordato preventivo - Modalità di liquidazione dei beni - Interpretazione dell'articolo 160, comma 2, L.F. - Riferimento al ricavato in caso di immediata liquidazione - Esclusione

Concordato preventivo - Risoluzione - Clausola limitativa della facoltà di chiedere la risoluzione del concordato - Inammissibilità


La previsione di pagamento dei creditori mediante obbligazioni con scadenza fino a 15 anni dall'emissione rende oggettivamente impossibile e comunque non ragionevolmente affidabile ogni previsione e correlata attestazione circa il valore dei titoli e la concreta possibilità dell'emittente di rimborsarle alla scadenza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

È inammissibile la proposta concordataria che preveda il soddisfacimento dei creditori privilegiati ipotecari con modalità diverse da quelle indicate dall'articolo 1227 c.c. e rapportabili invece alla fattispecie della prestazione in luogo dell'adempimento di cui all'articolo 1197 c.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Quanto alla possibilità che il piano concordatario preveda modalità di liquidazione diverse da quella fallimentare, va tenuto in debito conto la circostanza che l'articolo 160, comma 2, L.F. fa riferimento al "ricavato in caso di liquidazione" e non al ricavato in caso di immediata liquidazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

E' illegittima la clausola contenuta della proposta concordataria con la quale si limita la facoltà dei creditori di richiedere la risoluzione del concordato stabilendo che tale facoltà possa essere esercitata "nel caso in cui entro 5 anni dall'omologazione, i creditori abbiano ricevuto almeno un quinto della soddisfazione loro proposta"; l'articolo 186 L.F., infatti, non prevede che il diritto potestativo di richiedere la risoluzione del concordato - che sorge durante la fase di esecuzione, dopo la cessazione della procedura - sia sottoposto a limitazioni ad iniziativa del proponente, né pare che esso possa costituire oggetto di rinuncia o comunque di limitazione che non sia stata negoziata tra il debitore ed ogni singolo creditore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Simone Piovesan


Il testo integrale