Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12991 - pubb. 06/07/2015

Improseguibilità dell'azione proposta nei confronti di Fondo di investimento immobiliare chiuso posto in liquidazione coatta

Tribunale Roma, 30 Marzo 2015. Est. Andreina Gagliardi.


Preliminare di compravendita - Domanda di risoluzione e di risarcimento del danno - Domanda proposta nei confronti di Fondo immobiliare di investimento posto in liquidazione coatta amministrativa - Improseguibilità

Fondi di investimento immobiliari chiusi - Separazione patrimoniale - Mancanza di autonoma soggettività giuridica - Autonoma capacità di stare in giudizio - Esclusione

Fondi di investimento immobiliari chiusi - Liquidazione coatta amministrativa - Legittimazione a stare in giudizio della società di gestione - Esclusione



Deve essere dichiarata improseguibilità dell'azione avente ad oggetto la richiesta di restituzione degli acconti versati e di risarcimento del danno patito per l'inadempimento del promittente venditore al contratto preliminare stipulato in data anteriore all'insediamento degli organi di liquidazione di un Fondo di investimento immobiliare chiuso posto in liquidazione coatta amministrativa ex art. 83 comma 3, d.lgs 385/1993 e 57 d.lgs 58/1998. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Per costante orientamento di legittimità, ancorché i fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso abbiano un patrimonio separato e distinto rispetto a quello della società di gestione, gli stessi sono privi di autonoma soggettività giuridica e, pertanto, non hanno la capacità di stare autonomamente in giudizio, sicché la legittimazione ad agire in giudizio per l’accertamento dei diritti di pertinenza del patrimonio immobiliare del Fondo, compete alla società di gestione e non al Fondo stesso (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, n. 16605 del 15.7.2010). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

A seguito della sentenza del tribunale che ha dichiarato la liquidazione coatta amministrativa del Fondo di investimento immobiliare chiuso, la gestione del Fondo non è più attribuita alla società di gestione, bensì agli organi di liquidazione coatta amministrativa del Fondo nominati dalla Banca d’Italia: da ciò discende l’improseguibilità della domanda proposta dall’attore nell’ambito del presente giudizio nei confronti della società di gestione del risparmio, la quale, a seguito del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, non è più legittimata a stare in giudizio in nome e per conto del Fondo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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