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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13712 - pubb. 19/11/2015.

Opposizione allo stato passivo notificata a mezzo pec


Tribunale di Napoli, 12 Novembre 2015. Pres., est. Graziano.

Opposizione allo stato passivo ex artt. 98 e 99 l. fall. – Notifica a mezzo pec del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza – Equivalenza tra la pec personale del Curatore e la PEC della procedura fallimentare risultante dalla visura camerale – Validità della notifica effettuata alla pec del Curatore anche ove la comunicazione ex art. 97 l. fall. sia avvenuta dalla pec della procedura


È valida ed efficace, ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio, la notifica del ricorso in opposizione allo stato passivo, in uno con il decreto di fissazione dell’udienza, effettuata dal creditore escluso ai sensi dell’art 3 bis della L. n. 53/1994 utilizzando l’indirizzo PEC del Curatore, come risultante dai pubblici registri INI-PEC e ReGIndE, anziché la PEC della procedura comunicata al Registro delle Imprese (ai sensi del comma 2 bis dell’art. 17 del D.L. n. 179/2012) e ciò pur quando tutte le comunicazioni tra il Curatore e i creditori (in particolare quelle che attengono al procedimento di verifica dello stato passivo fallimentare) siano avvenute attraverso l’utilizzo della PEC del fallimento. (Ilaria Guadagno) (Riproduzione riservata)

Sussiste un giudizio di equivalenza in termini giuridici tra la PEC personale del Curatore (non comunicata per motivi di praticità nel Registro delle Imprese) e la PEC della procedura fallimentare, comunicata per l’iscrizione al Registro delle Imprese ai sensi del comma 2 bis dell’art. 17 del D.L. n. 179/2912. Proprio l’art. 99 l. fall., infatti, prevedendo che il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato a cura del ricorrente al Curatore, sembra far riferimento anche al suo indirizzo PEC, posto che la predetta disposizione deve essere coordinata con tutta la disciplina in materia di processo civile telematico ed in materia di notificazioni a mezzo PEC. (Ilaria Guadagno) (Riproduzione riservata)

La PEC della procedura fallimentare non può ritenersi un indirizzo virtuale della sede legale della azienda fallita, sia in quanto di regola la PEC della impresa fallita non viene mutata, sia in quanto essa, in via del tutto pratica, è in ogni caso diversa da quella del curatore. Quand’anche se ne volesse ipotizzare la coincidenza, può affermarsi comunque la validità della notifica effettuata alla PEC personale del Curatore, se diversa da quella ricavabile dalla visura camerale, ai sensi dell’art. 145 c.p.c. di cui possono mutuarsi le regole ed i principi. (Ilaria Guadagno) (Riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


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