Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13747 - pubb. 01/12/2015

Società cessata e cancellata dal registro delle imprese e notifica dell'istanza di fallimento a mezzo posta elettronica certificata

Appello Roma, 01 Giugno 2015. Est. Raffaella Tronci.


Dichiarazione di fallimento - Procedimento - Notificazione all'imprenditore - Impresa cessata e cancellata dal registro delle imprese - Mancata notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata ed alla sede - Irrilevanza - Notifica al liquidatore ex articolo 138 e seguenti c.p.c. - Necessità



A seguito dell'estinzione della società e della sua cancellazione dal registro delle imprese, non è più configurabile una sede sociale e non può dunque darsi rilievo, ai fini notificatori, all'obbligo dell'imprenditore di munirsi di posta elettronica certificata e di rendersi reperibile presso la sede risultante dal registro delle imprese; da ciò deriva la inapplicabilità del disposto dell'articolo 15, comma 3, legge fall., cosicché la istanza per dichiarazione di fallimento e il decreto di fissazione dell'udienza dovranno essere notificati al liquidatore presso la sua residenza nelle forme di cui agli articoli 138 e seguenti c.p.c.

In proposito, occorre, inoltre, precisare che alla fattispecie non può essere applicata la disposizione contenuta nell'articolo 2495, comma 2, c.c., la quale consente ai creditori sociali insoddisfatti di notificare la domanda presso l'ultima sede della società entro l'anno dalla cancellazione, in quanto trattasi di norma di stretta interpretazione che non riguarda la notifica di atti diversi dalla domanda dei creditori sociali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione del Dott. Mattia Franco


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