ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14154 - pubb. 10/02/2016.

Sequestro di prevenzione e dichiarazione di fallimento


Appello di Napoli, 25 Gennaio 2016. Est. Candia.

Sequestro di prevenzione ex d.lgs. n. 159 del 2011 – Dichiarazione di fallimento – Rapporti

Sequestro di prevenzione ex d.lgs. n. 159 del 2011 – Sequestro di società – Esclusione

Sequestro di prevenzione ex d.lgs. n. 159 del 2011 – Sequestro di azienda – Sequestro di partecipazioni sociali – Effetti – Poteri dell’amministratore giudiziario – Rappresentanza legale della società


Non può considerarsi fattore ostativo alla dichiarazione di fallimento la circostanza che tutti i beni aziendali siano sottoposti a sequestro dall’Autorità giudiziaria penale, in quanto, secondo il sistema delineato dall’art. 63 del D.l.gs. n. 159/2011, l’inesistenza di una massa attiva che possa essere attratta alla procedura fallimentare è verificabile solo ex post dagli organi del fallimento, una volta aperto il concorso, non potendo quell’inesistenza essere fatta oggetto di valutazione sommaria in sede prefallimentare. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

La previsione di un sequestro preventivo che abbia ad oggetto una società, così come contemplato dall’art. 104 bis disp. att. c.p.p., costituisce riferimento lessicale non coerente con l’intero ordinamento societario e vale, con tutta probabilità, a descrivere, sul piano empirico, il sequestro della totalità delle partecipazioni sociali unitamente al patrimonio aziendale e, con esso, lo svuotamento di ogni potere gestorio da parte degli organi societari sul complesso dei beni sociali. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Il sequestro delle partecipazioni sociali e dell’azienda non ha alcuna influenza sull’organizzazione della società e sugli organi sociali che restano immutati. Pertanto, va escluso che il sequestro delle partecipazioni sociali e dell’azienda abbia l’effetto di sostituire gli amministratori volontari con l’amministratore giudiziario, il quale, da un lato, non diviene legale rappresentante della società e, dall’altro, può gestire l’azienda oggetto di spossessamento ed esercitare i diritti incorporati nella partecipazione sociale. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò


Il testo integrale