Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14325 - pubb. 10/02/2016

Rinuncia alla domanda di concordato, istanza di fallimento del PM all'udienza ex art. 162 l.f. e diritto del debitore ad un termine per contro dedurre

Appello Roma, 03 Febbraio 2016. Est. Cimini.


Concordato preventivo - Rinuncia alla domanda - Fissazione dell'udienza ex articolo 162, comma 2, l.f. - Richiesta di fallimento del pubblico ministero - Concessione di termine a difesa e fissazione di nuova udienza - Necessità



Nel concordato preventivo, nell'ipotesi in cui il tribunale fissi udienza di comparizione delle parti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 162, comma 2 legge fall., e il ricorrente, prima di tale udienza, abbia dichiarato di rinunciare alla domanda di concordato, il tribunale deve concedere al debitore un termine per controdeduzioni, mediante la fissazione di una successiva udienza per consentirgli di replicare alla istanza di fallimento formulata in detta sede dal pubblico ministero. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione del Dott. Andrea Russo


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