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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14536 - pubb. 25/03/2016.

Responsabilità del curatore fallimentare per violazione di obblighi specifici di diligenza


Tribunale di Roma, 20 Novembre 2014. Est. Clelia Buonocore.

Fallimento - Responsabilità del curatore - Legittimazione ad agire - Nuovo curatore incaricato di tutelare e far valere i diritti e gli interessi dei creditori concorsuali

Fallimento - Responsabilità del curatore - Diligenza richiesta al curatore - Parametro

Fallimento - Incarico di curatore - Equiparazione al mandato - Natura contrattuale della responsabilità conseguente alla violazione di obblighi specifici e del dovere di corretta gestione del patrimonio

Fallimento - Responsabilità del curatore - Onere della prova


Legittimato ad agire in giudizio per far valere la responsabilità dell’ex curatore fallimentare, ai sensi dell’art. 38 legge fall., - e, conseguentemente, la responsabilità del terzo per concorso nell’illecito ascrivibile al medesimo ex curatore - è il nuovo curatore, incaricato ex lege di tutelare e far valere i diritti e gli interessi dei creditori concorsuali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Prima che il legislatore della riforma introducesse un espresso riferimento alla diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, la dominante giurisprudenza riteneva che il parametro cui ancorare il grado della diligenza richiesta al curatore fosse non quello del buon padre di famiglia bensì quello esigibile in relazione alla natura dell’incarico ed alle competenze necessariamente proprie del soggetto investito di tale incarico. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’incarico di curatore, sebbene conferito dall’autorità giudiziaria, va equiparato ad un contratto di mandato, il che comporta la natura contrattuale della responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi specifici e del generale dovere di corretta gestione del patrimonio acquisito alla procedura e di tutela e salvaguardia degli interessi della massa dei creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Dalla prospettata natura contrattuale della responsabilità gravante sul curatore discende che, nel giudizio promosso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 38 legge fall., l’istante deve allegare e provare le condotte di inadempimento, il pregiudizio in concreto sofferto dalla massa nonché il nesso di causalità tra tale danno e le condotte od omissioni ascrivibili al curatore; per converso, in forza del disposto dell’art. 1218 c.c., la colpa si presume, onde grava sul convenuto provare la non imputabilità dei concreti eventi lesivi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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