Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1485 - pubb. 31/01/2009

Concordato fallimentare, inerzia del comitato dei creditori e funzioni di supplenza del GD

Tribunale Roma, 31 Luglio 2008. Est. La Malfa.


Concordato fallimentare – Parere del comitato dei creditori – Inerzia del comitato – Potere di supplenza del giudice delegato – Sussistenza – Fondamento.



Il giudice delegato può supplire all’inerzia del comitato dei creditori anche nell’esprimere il parere previsto dall’art. 125, comma 2, legge fall. in ordine alla proposta di concordato fallimentare. Tale conclusione non urta con la suddivisione dei compiti tra gli organi della procedura, secondo la quale al giudice delegato spettano funzioni tutorie di legittimità ed al comitato dei creditori funzioni tutorie di convenienza e di merito, potendosi rinvenire nel tessuto normativo numerose disposizioni che prevedono l’esercizio di funzioni di vigilanza aurtorizzatoria di merito del giudice delegato anche in materie di notevole rilievo, quali l’affitto e vendita dell’azienda e l’esercizio provvisorio dell’impresa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



 

Il giudice delegato

Letta la proposta di c.f. avanzata da *** spa; visto il parere del curatore , favorevole a condizione che sia prestata fideiussione per l’importo di €. 230.000,00;

rilevato che nella presente procedura non è stato nominato, né potrebbe esserlo allo stato, il comitato dei creditori;

ritenuto che nella procedura di concordato fallimentare il passaggio relativo al parere di tale organo costituisce un elemento procedimentale strutturale indefettibile, previsto dal legislatore a tutela della serietà e convenienza della proposta, in modo da consentire la presenza di un adeguato filtro, in mancanza del quale si consentirebbe ad ogni proposta (in ipotesi, a più d’una proposta, anche strumentalmente presentata) di poter intralciare il buon andamento delle operazioni fallimentari imponendo agli organi di attivarsi quantomeno sino all’espressione del voto; d’altra parte, la presenza di un meccanismo di voto che favorisce l’approvazione, si agevolerebbero le ipotesi di proposte altamente speculative nella procedure che non consentono la presenza del comitato;

ritenuto quindi che sia necessario in tal caso ricorrere allo strumento della supplenza del giudice delegato, appositamente predisposto dal legislatore per tutti i casi in cui il comitato dei creditori non può o non vuole adempiere ai suoi compiti istituzionali; che tale conclusione non urta con la suddivisione dei compiti tra gli organi della procedura, secondo cui spettano al GD funzioni tutorie di legittimità e al comitato dei creditori funzioni tutorie di convenienza e merito, potendosi rinvenire nel tessuto della procedura numerose norme che contemplano l’esercizio di vigilanza autorizzatoria di merito del giudice delegato in materie assai rilevanti (in tema di affitto e vendita d’azienda, di esercizio provvisorio);

ritenuto quindi allo stato di dover provvedere in luogo del comitato dei creditori, valutando la convenienza ed opportunità della proposta così come formulata, rimanendo altresì titolare del generale potere di vigilanza di legittimità ai sensi dell’art. 125 l. f.;

rilevato nel merito che la proposta presenta un elemento di ambiguità, non chiarendo in qual senso e con quali modalità la proponente intende adempiere alla proposta “per una sola volta nell’ambito di una delle due procedure”, in considerazione dell’autonomia delle stesse;

p.q.m.

concede termine alla proponente sino al 15.9.08 per chiarire tale punto e per chiarire se intende depositare o meno la fideiussione richiesta dal curatore.

Roma, 29.7.08.

Il giudice delegato

Depositato in data 31.7.08


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