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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1507 - pubb. 14/02/2009.

Pagamento parziale dei crediti tributari nel concordato fallimentare


Tribunale di Roma, 30 Giugno 2008. Est. La Malfa.

Concordato fallimentare – Pagamento in percentuale dei crediti tributari privilegiati – Ammissibilità – Applicazione del procedimento di cui all’art. 182 ter l.f. – Esclusione.


Qualora la proposta di concordato fallimentare preveda il pagamento percentuale dei crediti tributari privilegiati, non è necessario dar corso al procedimento previsto dall’art. 182 ter legge fall. in tema di transazione fiscale e ciò in considerazione, tra l’altro, del fatto che il meccanismo di votazione del concordato fallimentare consente di attribuire valore di voto favorevole al mancato voto, nonché del fatto che l’accertamento del credito fiscale è nel fallimento adeguatamente tutelato dal procedimento di verifica del passivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

Fall. 1119/04

Il GD

letta la proposta di concordato fallimentare presentata da ***;

rilevato che essa prevede il pagamento integrale delle spese di procedura e del compenso del curatore, il pagamento del credito privilegiato in misura del 35% senza interessi ed il pagamento del credito chirografario in misura del 15%; rilevato che l’unico creditore ammesso è costituito dal servizio riscossione tributi in relazione a crediti tributari;

ritenuto che, nonostante la proposta preveda il pagamento percentuale del credito tributario, la proposta è correttamente formulata, in relazione alle questioni che seguono:

- il mancato richiamo del concordato fallimentare nell’ambito dell’art 182 ter l. f. potrebbe significare l’inammissibilità delle proposte di concordato fallimentare che prevedano il pagamento non integrale dei crediti tributari, in relazione al generale principio d’indisponibilità di questi ultimi ed alla circostanza che nel regime normativo precedente alla riforma i creditori privilegiati erano da pagarsi tutti integralmente, sicché la modifica portata dall’art. 182 ter sarebbe da intendersi intesa a consentire la falcidia dei soli crediti privilegiati fiscali del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione; con l’ulteriore considerazione dell’impossibilità talora addotta dai funzionari dell’amministrazione fiscale di esprimere il voto in mancanza di espressa norma autorizzatrice;

- questa ipotesi interpretativa, tuttavia, può essere superata, considerando, sinteticamente: a) che il principio d’indisponibilità dei crediti fiscali, pacificamente derogato anche nel passato per i crediti fiscali chirografari, non assurge al rango costituzionale e dunque ben può trovare deroga in altre e specifiche norma di legge; b) nella materia concorsuale, al pari di quelli riferibili al principio appena indicato, sono presenti interessi di rilievo generale attinenti l’economia; c) l’art. 124 terzo comma l. f. contiene evidentemente una disposizione (di legge) che consente il pagamento percentuale, indistintamente, di tutte le categorie di creditori privilegiati, ivi compresi i crediti tributari; a fronte di tale norma, modificatrice del principio del pagamento integrale dei crediti privilegiati presente prima della riforma attuata con i decreti legislativi nn. 5/06 e 169/07, non sarebbe legittimo ed utile opporre difficoltà interne all’organizzazione dell’amministrazione finanziaria relativamente alle modalità di espressione del voto, spettando a tale soggetto adeguare la propria attività alle nuove esigenze richieste dalle novità normative; d) tanto più che il meccanismo di votazione previsto per il concordato fallimentare consente automaticamente di attribuire al mancato voto dei creditori il valore presuntivo di voto favorevole; e) in tal senso il mancato richiamo al concordato fallimentare da parte dell’art. 182 ter assume carattere neutro ed irrilevante, trovando la materia dei crediti fiscali autonoma e sufficiente regolamentazione nelle norme del concordato fallimentare; ne deriva anche che nell’ambito della procedura in oggetto non sarà necessario dar corso ai meccanismi procedimentali e formali previsti dall’art. 182 ter, anche in considerazione che, nell’ambito del fallimento, a differenza che nel concordato e negli accordi ex art. 182 bis l. f., gli uffici finanziari possono tutelare le proprie ragioni creditorie in via ordinaria attraverso le regole relative all’accertamento del passivo;

ritenuto quindi, allo stato, che la proposta di concordato, è legittimamente avanzata;

p.q.m.

visto l’art. 125 l. f.;

invita il curatore ad esprimere il suo parere con riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte; espletato tale adempimento col deposito in cancelleria, il curatore provvederà a comunicare il suo parere, la proposta e il presente provvedimento al comitato dei creditori, affinché provveda ad esprimere ilo suo parere, entro il termine di 15 giorni.

Roma, 30.6.2008.