Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15693 - pubb. 01/09/2016

Compensazione di credito preesistente e scaduto prima della dichiarazione di fallimento ma acquistato in data successiva

Tribunale Torino, 05 Agosto 2016. Est. Astuni.


Pignoramento di crediti – Effetti – Eccezione di compensazione proposta dal terzo obbligato – Condizioni di ammissibilità – Coesistenza e reciprocità in data anteriore al pignoramento – Necessità e sufficienza

Fallimento – Effetti del fallimento sui creditori – Compensazione – Credito acquistato successivamente alla dichiarazione di fallimento (o alla presentazione della domanda di concordato preventivo) – Inammissibilità



Il pignoramento comporta ex art. 2917 c.c. l'indisponibilità e la separazione dal restante patrimonio del credito pignorato, che resta, pertanto, insensibile a tutte le posteriori cause di estinzione, ivi compresa la compensazione legale. Perché il terzo obbligato possa far salva l'eccezione di compensazione non è necessario che sussistano in data anteriore alla notifica del pignoramento (o al fallimento) tutte le condizioni per il fondato esercizio dell'eccezione (certezza, liquidità ed esigibilità), ma è sufficiente che la coesistenza (art. 1241 c.c.) tra i reciproci crediti e debiti si sia verificata prima del pignoramento. Non si verifica coesistenza tra crediti anteriore al pignoramento, e quindi non è consentito al terzo obbligato esercitare la compensazione legale, se il credito nei confronti del debitore: 1) non è ancora nato al momento del pignoramento; 2) esiste, ma appartiene ad altri, avendone il terzo acquistato la titolarità, o notificato l’acquisto, soltanto dopo il pignoramento. (Enrico Astuni) (riproduzione riservata)

L’inammissibilità della compensazione per crediti sorti o acquistati dopo la dichiarazione di fallimento – o dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo – trova fondamento nell’effetto di pignoramento generale prodotto dal fallimento (cfr. artt. 42 ss. l.f.) e specificamente nell’art. 2917 c.c. che rende insensibile il credito oggetto di esecuzione a cause estintive sopravvenute. Il principio, nella sua larghezza, trova applicazione indifferentemente a crediti scaduti e non scaduti alla data di apertura del concorso, pur essendo menzionato dall’art. 56 co. 2 l.f. soltanto per quanto concerne i crediti scaduti. Resta ferma l’eccezionalità dell’art. 56 co. 2 l.f. nella parte in cui prevede l’inefficacia per acquisto per atto tra vivi nell’anno anteriore al fallimento di crediti bensì di “radice causale” anteriore, ma non ancora scaduti al momento del fallimento. (Enrico Astuni) (riproduzione riservata)


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