Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1620 - pubb. 07/03/2009

Concordato preventivo con assuntore e cessione dei beni, liquidazione ad opera del legale rappresentante del debitore

Tribunale Milano, 16 Febbraio 2009. Pres., est. Quatraro.


Concordato preventivo – Piano misto con attribuzione delle attività ad un assuntore e parziale cessione dei beni – Attribuzione dell’incarico di liquidatore al titolare dell’impresa debitrice – Ammissibilità – Modalità di svolgimento dell’incarico.



Il piano oggetto della proposta di concordato preventivo può prevedere che il soddisfacimento dei creditori abbia luogo ricorrendo sia alla attribuzione delle attività ad un assuntore sia alla cessione ai creditori di alcuni cespiti (nella specie un immobile). Con riferimento a questo secondo aspetto, è inoltre possibile, in presenza di determinate condizioni, affidare l’attività di liquidazione all’amministratore dell’impresa debitrice, disponendo che lo stesso provveda al deposito dell’elenco dei creditori privilegiati, che richieda, per il compimento di atti di straordinaria amministrazione, l’autorizzazione del comitato dei creditori ed il parere del commissario giudiziale nonché, per la nomina di avvocati, procuratori, tecnici o coadiutori, l’autorizzazione del giudice delegato, che depositi una relazione periodica con le informazioni di cui all’art. 33 legge fallim. ed il piano di riparto e che presenti, infine, il conto della gestione ai sensi dell’art. 116 legge fallim. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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