Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16250 - pubb. 24/11/2016

Concordato preventivo: atti in frode e loro rilevanza quale mera potenzialità decettiva

Tribunale Milano, 10 Novembre 2016. Est. D'Aquino.


Concordato preventivo - Atti di frode - Rilievo da parte del tribunale in sede di omologa - Revoca ex articolo 173 l.f. - Approvazione dei creditori resi edotti del compimento degli atti di frode - Irrilevanza - Tentativo di frode - Evento di pericolo - Accertamento degli atti in frode in funzione preventiva - Rilevanza della mera potenzialità decettiva



Ove fatti di frode, che avrebbero condotto all’apertura di un procedimento ex art. 173 l. fall., vengano portati all’attenzione del tribunale da un creditore o da un interessato opponente in sede di giudizio di omologa, gli stessi costituiscono circostanze ostative all’omologa, perché tali circostanze potrebbero in ogni caso essere oggetto di rilievo officioso da parte dell’ufficio al fine della declaratoria di inammissibilità o revoca della proposta di concordato preventivo.

L'accertamento di atti di occultamento o di dissimulazione dell'attivo, della dolosa omissione della denuncia di uno o più crediti, dell'esposizione di passività insussistenti o della commissione di altri atti di frode da parte del debitore determina la revoca dell'ammissione al concordato, a norma dell'art. 173 l. fall., e ciò indipendentemente dal voto espresso dai creditori in adunanza e, quindi, anche nell'ipotesi in cui questi ultimi siano stati resi edotti di quell'accertamento.

Ciò che a tal fine rileva è il tentativo di frode posto in essere dall’imprenditore posto in essere all’atto del deposito della proposta di concordato, indipendentemente dal fatto che la stessa sia stata successivamente emendata da una integrazione con integrale disvelamento degli atti sottaciuti. Il tentativo di frode nei confronti dei creditori opera, infatti, alla stregua di una sorta di evento di pericolo, che colpisce anticipatamente l’imprenditore concordante indipendentemente dalla successiva rimozione delle circostanze che avrebbero condotto alla revoca della proposta.

Ne consegue che l’esistenza o l’accertamento di atti in frode da parte del commissario giudiziale non vale a eliminare la loro valenza potenzialmente decettiva, negli stessi termini della consumazione di un reato o evento di “pericolo” (se non di “attentato”), ovvero con funzione “generalpreventiva” e questo ancorché i creditori abbiano votato favorevolmente la proposta medesima; la soglia di attenzione dell’ordinamento per gli atti in frode è, pertanto, anticipata a un momento anche di mera potenziale decettività, e può essere rilevata dal tribunale indipendentemente dall’avvenuta approvazione del concordato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Il testo integrale


 


Testo Integrale