Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16336 - pubb. 06/12/2016

Accordo di ristrutturazione dei debiti presentato da SGR per conto del Fondo di investimento gestito

Tribunale Milano, 10 Novembre 2016. Est. Rolfi.


Accordo di ristrutturazione dei debiti - Sindacato del tribunale - Convenienza - Esclusione - Controllo formale di regolarità - Controllo sostanziale sulla idoneità del piano ad assicurare il pagamento dei creditori non aderenti

Accordo di ristrutturazione dei debiti - Omologazione - Sindacato del tribunale - Verifica della capacità del piano di assicurare il pagamento dei creditori non aderenti e il superamento della crisi - Rilevanza della relazione dell’esperto - Verifica di esaustività, analiticità, adeguatezza motivazionale, logica e argomentativa

Accordo di ristrutturazione dei debiti - Omologazione - Sindacato del tribunale - Completezza e puntualità descrittiva dell'accordo

Accordo di ristrutturazione dei debiti - Omologazione - Sindacato del tribunale - Attendibilità dei dati contabili dell’impresa - Attestazione del professionista

Accordo di ristrutturazione dei debiti - Piani industriali a sviluppo poliennale - Aleatorietà - Valutazione in termini di certezza - Esclusione - Caratteristiche del vaglio di attuabilità

Accordo di ristrutturazione dei debiti - Natura di procedura concorsuale - Esclusione

Accordo di ristrutturazione dei debiti - Utilizzo da parte di soggetto esercente attività d’intermediazione finanziaria - Ammissibilità

Accordo di ristrutturazione dei debiti - Utilizzo da parte di Fondo di investimento per il tramite della SGR che lo gestisce - Ammissibilità



Il giudizio di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis legge fall. non riguarda la convenienza, la cui valutazione è rimessa ai creditori; per l'A.D.R. non è, infatti, previsto il cram down tipico del concordato preventivo, tanto che il tribunale non potrà procedere al sindacato di convenienza neppure in presenza di opposizioni, dovendosi limitare ad un controllo formale di regolarità e ad un controllo di legittimità sostanziale riguardante l’idoneità del piano sottostante ad assicurare il regolare pagamento dei creditori non aderenti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nell’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis legge fall., il tribunale, in sede di omologazione, non può limitarsi a verificare, con funzione meramente certificativa, che sia stata depositata la relazione prevista dalla citata disposizione, ma dovrà sondare attuabilità e idoneità del piano, dovendosi intendere come attuabilità la verifica della capacità del piano di liberare quelle risorse, soprattutto di cassa, che consentano, da un lato il regolare pagamento dei creditori non aderenti e, dall'altro lato, la progressiva anche se non repentina uscita dell’impresa dalla situazione di crisi.

Il controllo di attuabilità deve assumere la relazione dell'esperto come dato di partenza, senza tuttavia arrestarsi alla sola constatazione della presenza di essa, ma verificando la esaustività ed analiticità della relazione medesima la quale, esattamente come nel caso dell'attestazione predisposta per il concordato preventivo, dovrà presentare i caratteri di precisione, puntualità, esaustività, approfondimento, adeguatezza motivazionale, coerenza logica e argomentativa, potendosi pertanto disattendere quest'ultima per procedere ad una valutazione negativa da parte del tribunale qualora le considerazioni dell'esperto risultino scarsamente motivate, contraddittorie, prive di riferimenti a dati concreti o generiche. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nell’accordo di ristrutturazione dei debiti, il sindacato del tribunale si estende alla completezza e puntualità descrittiva dell'accordo, in quanto detti caratteri sono fondamentali per verificare la conformità all'accordo degli atti successivi che ne costituiscano attuazione e che beneficiano dell’esonero dall’azione revocatoria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nell’accordo di ristrutturazione dei debiti, la coerenza e completezza, secondo parametri logico-giuridici, delle motivazioni poste a base dell'attestazione rilasciata dall'esperto, transiteranno attraverso un controllo preliminare di attendibilità dei dati contabili dell'impresa, con la precisazione che tale controllo non dovrà tradursi necessariamente in una formale attestazione di veridicità ma dovrà comunque sostanzialmente emergere dal contenuto della relazione del professionista quale suo imprescindibile passaggio logico. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel caso di accordi di ristrutturazione dei debiti basati su piani industriali a sviluppo poliennale, l'inevitabile aleatorietà che caratterizza alcuni aspetti prognostici su cui si vengono a basare i piani medesimi (spesso collegati a fluttuazioni di settore o di mercato) rendono impossibile una valutazione in termini di certezza, quasi certezza o elevata probabilità, con la conseguenza che il vaglio di attuabilità deve inevitabilmente essere operato rebus sic stantibus e deve essere tanto più rigoroso quanto più prossimi sono gli sviluppi oggetto di valutazione, mentre diverrà progressivamente meno minuzioso e stringente quanto più remoti nel futuro sono gli eventi su cui si basa l'analisi, con la conseguenza che anche la relazione del professionista sotto tale profilo dovrà essere particolarmente severa nell'analisi dei dati di partenza, mentre, man mano che procede con la ricostruzione degli sviluppi futuri, si dovrà concentrare maggiormente sulla ragionevolezza delle premesse assunte, pur nella consapevolezza della crescente aleatorietà delle conseguenze che da tali premesse si intendono dedurre. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis legge fall. non ha natura di procedura concorsuale, in quanto: 1) non è ravvisabile un provvedimento giudiziale di apertura; 2) è assente un organo deputato alla gestione della procedura; 3) non si realizza l'apertura del concorso fra i creditori; 4) non risulta operante un rigoroso meccanismo di rispetto della par condicio creditorum (ed anzi l'accordo opera in senso quasi opposto); 5) non è ravvisabile uno spossessamento dell'imprenditore; 6) non si crea alcuna soluzione di continuità tra crediti "anteriori" e crediti "posteriori" (operando semmai la distinzione tra creditori aderenti e creditori non aderenti). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Deve ritenersi ammissibile il ricorso all'accoro di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis legge fall. da parte di una società esercente attività di intermediazione finanziaria ai sensi dell'art. 113 d.lgs. 385/1993 (anche se in Amministrazione Straordinaria). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Un Fondo di investimento chiuso che si trovi in stato di crisi può, attraverso la SGR che lo gestisce e rappresenta, fare ricorso allo strumento dell'accordo di ristrutturazione la cui omologa potrà aver luogo una volta verificato lo stato di crisi del Fondo (e non della SGR) e previa adesione di almeno il 60% dei creditori del Fondo medesimo, considerata la evidente natura imprenditoriale dell'attività che tramite il Fondo viene svolta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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