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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1720 - pubb. 12/05/2009.

Programma di liquidazione, poteri del giudice e approvazione parziale


Tribunale di Roma, 28 Aprile 2009. Est. Di Marzio.

Fallimento - Programma di liquidazione - Disciplina introdotta dal d. lgs. 169/2007 - Poteri del giudice delegato e del comitato dei creditori - Controllo di legalità e di conformità degli atti di attuazione - Valutazione di merito del giudice - Esclusione.

Fallimento - Programma di liquidazione - Approvazione parziale da parte del comitato dei creditori - Inammissibilità.


A seguito della modificazione introdotta dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, il programma di liquidazione di cui all’art. 104 ter legge fallimentare non è più atto sottoposto all’approvazione del giudice delegato previo parere favorevole del comitato dei creditori, ma atto sottoposto alla approvazione esclusiva del comitato, mentre spettano al giudice la verifica della legalità della fattispecie ed il controllo di conformità dei singoli atti da attuarsi rispetto a quelli previsti nel programma di liquidazione, restando esclusa ogni valutazione da parte sua circa il merito del contenuto del programma. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

Deve ritenersi che la legge non preveda la possibilità di una approvazione parziale del programma da parte del comitato dei creditori atteso che la ragione fondante l’istituto va rinvenuta nella esigenza di pianificazione dell’attività di recupero e di liquidazione onde sottrarla alla improvvisazione e alla occasionalità che, nel tempo, ne hanno compromesso tempestività e risultati, questione, questa, che investe il controllo di legalità della fattispecie rimesso al giudice. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

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