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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17703 - pubb. 18/07/2017.

Composizione della crisi da sovraindebitamento proposta da liberi professionisti


Tribunale di Napoli, 30 Marzo 2017. Est. Graziano.

Sovraindebitamento – Definizione di “consumatore” – Procedura ex l.3/2012 – Applicabilità della noramtiva a liberi professionisti – Indebitamento incolpevole – Dichiarazione fideiussoria – Accordi transattivi con Erario


L’accordo di composizione della crisi può essere proposto anche da liberi professionisti che abbiano assunto obbligazioni nello svolgimento della propria attività professionale, mentre il “piano del consumatore” può essere proposto esclusivamente da soggetti che hanno assunto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

In caso di debitore nullatenente con accertate limitate entrate lavorative, la presenza di un fideiussore che garantisca il pagamento da parte del debitore, avallata dall’Organismo di conciliazione della crisi, può determinare l’accoglimento della proposta e la consequenziale omologazione dell’accordo di composizione.

In caso di indebitamento incolpevole – sostanzialmente determinato da truffa subita dal debitore – può essere omologato un accordo che preveda il pagamento del debito nei confronti dell’Erario di una somma pari ad ¼ del credito, considerando che, in caso di accordi transattivi con l’Erario, si raggiungono importi pari ad 1/3 del credito, in quanto l’Erario rinuncia a spese morosità e maggiorazioni. (Bernard Catapano) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Bernard Catapano (in ottemperanza ad ordine del giudice)


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