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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17770 - pubb. 28/07/2017.

Il curatore è legittimato ad opporsi al sequestro penale ai danni del fallito


Tribunale di Treviso, 31 Marzo 2017. Est. Vettoruzzo.

Fallimento – Sequestro penale di beni appresi alla procedura – Destinati alla confisca per equivalente – Legittimità – Esclusione – Legitimatio ad apponendum – Spetta al curatore


Va riconosciuta la legittimazione del curatore fallimentare a proporre ricorso al Giudice dell’esecuzione ex artt.666 e 667 c.p.p.
Dalla disciplina dell’art.322 ter c.p. si ricava: - che la confisca è obbligatoria; - che, quando si verte in ipotesi di confisca per equivalente, la norma non fa riferimento alla salvaguardia dei diritti acquistati dai terzi in buona fede, ma precisa testualmente che la stessa è possibile solo quando ha ad oggetto beni di cui il reo ha la disponibilità.
L’art.42 della legge fallimentare sancisce che “la sentenza che dichiara il fallimento priva dalla sua data il fallito dell’amministrazione e della disponibilità nei suoi beni esistenti alla data della dichiarazione di fallimento”.
Quindi, il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente che intervenga in fase successiva alla dichiarazione di fallimento non può incidere sui beni già appresi alla procedura. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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