Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18338 - pubb. 28/10/2017

Accordi di ristrutturazione dei debiti, sindacato del giudice e comportamento del PM valutabile sul piano probatorio

Appello Bari, 09 Ottobre 2017. Est. Gaeta.


Accordi di ristrutturazione dei debiti – Omologazione – Sindacato del giudice – Creditori estranei – Concreta idoneità della proposta ad assicurare il loro integrale pagamento

Fallimento – Dichiarazione – Reclamo – Mancata costituzione della Procura Generale presso la Corte di Appello – Comportamento valutabile sul piano probatorio



I presupposti per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, previsti dall'art. 182-bis l.fall., non coincidono con i presupposti per l'omologazione del concordato preventivo. Con riferimento ai creditori estranei, il giudice deve valutare non tanto la fattibilità giuridica e/o economica degli accordi, bensì la concreta idoneità della proposta ad assicurare il loro integrale pagamento, sì che l'indicazione di un prezzo di realizzo assolutamente irrealistico rispetto al mercato per un bene del debitore dalla cui vendita deriverebbe la provvista per quei pagamenti induce a escludere detta idoneità senza in alcun modo involgere il profilo della fattibilità". (Vittorio Gaeta) (riproduzione riservata)

La mancata costituzione in sede di reclamo ex art. 18 l.fall. della Procura Generale presso la Corte di Appello, regolarmente evocata in giudizio, può costituire comportamento valutabile sul piano probatorio ex art. 116 cpv. c.p.c., qualora sui fatti rilevanti per la procedura fallimentare il Pm presso il giudice di primo grado abbia assunto una precisa posizione, che la Procura Generale ometta di supportare. (Vittorio Gaeta) (riproduzione riservata)


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