Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19019 - pubb. 10/02/2018

Crac Cirio: responsabilità dei nuovi amministratori che abbiano tentato il risanamento e di quelli privi di deleghe. Doveri dei sindaci

Tribunale Roma, 28 Dicembre 2017. Est. Cardinali.


Società di capitali - Responsabilità degli amministratori - Nuovi amministratori nominati per far fronte alla crisi mediante progetto di risanamento - Omesso tempestivo esercizio del potere di richiedere la dichiarazione di insolvenza - Responsabilità degli amministratori privi di deleghe

Società di capitali - Responsabilità dei sindaci - Mancata reazione di fronte a macroscopiche violazioni - Doveri di diligenza, correttezza e buona fede - Segnalazione all'assemblea delle irregolarità di gestione - Denuncia al pubblico ministero



I nuovi amministratori che siano stati nominati per far fronte alla crisi della società mediante un progetto di risanamento che non abbia serie possibilità di successo e che siano dunque consapevoli della natura irreversibile del dissesto, nel caso in cui l'insolvenza venga successivamente dichiarata, sono responsabili dell'aggravamento della situazione debitoria che avrebbe potuto essere evitata facendo tempestivamente uso del potere di richiedere la dichiarazione di insolvenza.

In detta ipotesi, non possono essere considerati esenti da responsabilità gli amministratori privi di deleghe e che deducano di aver avuto un ruolo pressoché irrilevante nell'aggravamento della crisi, qualora emerga che gli stessi fossero a conoscenza dello stato di dissesto e non abbiano fatto quanto in loro potere per chiedere la dichiarazione giudiziale di insolvenza, avallando così la condotta omissiva degli amministratori esecutivi e venendo per ciò meno al loro dovere di vigilanza ed all'obbligo dell'agire informati. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall’art. 2407, comma 2, c.c. non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al pubblico ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell’art. 2409 c.c. (cfr. Cass. Civ. n. 16314/17). 

I soli ammonimenti rivolti al consiglio di amministrazione, non seguiti, in presenza dell’atteggiamento dilatorio tenuto dall’organo amministrativo, dall’esercizio dei poteri sopra indicati ad essi attribuiti dalla legge, non valgono, pertanto, ad escludere la responsabilità dei sindaci per non essersi adoperati, come è loro dovere, per far cessare la condotta pregiudizievole per le società e per i creditori tenuta dagli amministratori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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