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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19417 - pubb. 29/03/2018.

Revocatoria ordinaria e sequestro conservativo in corso di causa: strumentalità della misura cautelare alla restituzione dell’equivalente o al risarcimento del danno


Tribunale di Rimini, 15 Gennaio 2018. Est. Maria Carla Corvetta.

Revocatoria ordinaria ex Artt. 66 L.F. e 2901 c.c. – Alienazione a terzi del bene oggetto di revocatoria – Azione di risarcimento del danno o restituzione dell’equivalente – Sequestro conservativo in corso di causa ex Artt. 669 quater e 671 c.p.c. – Strumentalità – Sussistenza

Revocatoria ordinaria ex Artt. 66 L.F. e 2901 c.c. – Alienazione a terzi del bene oggetto di revocatoria – Azione di risarcimento del danno o restituzione dell’equivalente – Sequestro conservativo in corso di causa ex Artt. 669 quater e 671 c.p.c. – Fumus boni iuris – Sussistenza – Fideiussione rilasciata a garanzia di finanziamenti – Insorgenza del debito

Revocatoria ordinaria ex Art 66 L.F. e 2901 c.c. – Alienazione a terzi del bene oggetto di revocatoria – Azione di risarcimento del danno o restituzione dell’equivalente – Sequestro conservativo in corso di causa ex Artt. 669 quater e 671 c.p.c. – Periculum in mora – Sussistenza


La strumentalità del procedimento cautelare è ravvisabile anche rispetto alla domanda di condanna al pagamento dell’equivalente del valore del bene, o di risarcimento del danno, formulata dal creditore che agisce in revocatoria allorquando il cespite, oggetto dell’atto di cui si chiede la revoca, non sia più nella disponibilità della controparte poiché alienato ad un terzo.
La domanda di condanna al pagamento del valore del bene deve ritenersi compresa nella domanda di revoca e, pertanto, non è necessario che la stessa venga formulata congiuntamente alla domanda revocatoria, potendo essere proposta anche successivamente. (Giovanni Cedrini) (Francesca Corsano) (riproduzione riservata)

In caso di fidejussione rilasciata a garanzia di finanziamenti, il debito di considera sorto nel momento in cui avviene l’accreditamento. Pertanto, sussiste la preesistenza delle ragioni creditorie qualora l’atto dispositivo oggetto di revoca venga posto in essere successivamente all’accreditamento. (Giovanni Cedrini) (Francesca Corsano) (riproduzione riservata)

Ai fini della valutazione del presupposto del periculum in mora, assume rilevanza, sotto il profilo oggettivo, la precaria consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio del debitore in relazione al cospicuo credito vantato dal ricorrente. Sotto il profilo soggettivo, il presupposto risulta integrato dal comportamento assunto dalla resistente nel periodo immediatamente successivo alla notifica dell’atto introduttivo della causa di merito (avendo la stessa alienato in favore di terzi il bene oggetto di revoca), il che fa ingenerare il ragionevole dubbio che la pretesa del ricorrente possa venire in futuro soddisfatta. (Giovanni Cedrini) (Francesca Corsano) (riproduzione riservata)

Segnalazione degli Avv.ti Giovanni Cedrini e Francesca Corsano – Cedrini & Zamagni Studio Legale – Axiis


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