Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19470 - pubb. 07/04/2018

Le modalità di notifica del decreto di convocazione del fallendo rispettano le garanzie costituzionali

Appello Milano, 26 Febbraio 2016. Est. De Luca.


Fallimento – Notifica del decreto di convocazione – Profili di incostituzionalità – Esclusione



L’art.15 L.F. rappresenta un punto di equilibrio fra l’interesse alla rapidità della procedura e alla pronta tutela degli interessi, anche di natura pubblica, che essa sottende, e il diritto di difesa, che, nella specie è garantito dalla previsione che impone anche la personale ricerca dell’imprenditore da parte dell’ufficiale nel luogo che l’imprenditore medesimo ha indicato quale sede nell’apposito registro. [Sulla base di questa argomentazione il Tribunale ha rigettato per manifesta infondatezza l’eccezione di incostituzionalità della norma citata in relazione agli artt.3 e 24 della Costituzione.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



 


Appello Milano - 26 febbraio 2016, n. 781. Presidente Taraborrelli Giudice. Rel. De Luca.

Oggetto: opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento.

omissis

FATTO E DIRITTO

Con reclamo, ai sensi dell'art. 18 L.F., depositato in data 10/11/2015 e ritualmente notificato, S. S.r.l., in persona del suo amministratore unico, F.

C., ha impugnato la sentenza n. 1010/2015, emessa in data 27/11/2015 — con la quale il Tribunale di Milano, su istanza di M. S.r.l. ne ha dichiarato il fallimento — chiedendone la sospensione degli effetti, contestualmente eccependo l'incostituzionalità dell'art. 15, L. F. nella parte in cui disciplina le modalità di notifica dell'istanza di fallimento alla parte debitrice.

M. S.r.l., ritualmente costituitasi, ha resisto eccependo l'inammissibilità ovvero l'infondatezza del reclamo.

Nessuno si è costituito per il Fallimento per il quale, all'udienza di discussione dell' 11/02/2015, è tuttavia comparso il Curatore rappresentando che le domande di ammissione al passivo ricevute a quella data ammontavano ad oltre € 1.475.000,00.

All'udienza indicata, nella contumacia del Fallimento, dopo breve discussione della Reclamata — nessuno infatti compariva per S. S.r.1.1 — la Corte si è riservata la decisione.

Va detto, in via preliminare, che la mancata comparizione della parte Reclamante all'udienza di trattazione non esime la Corte da una decisione di merito, ciò in coerenza con la natura del mezzo d'impugnazione per come ridisegnato dal D.Lgs. n. 169 del 2007.

"Dovendosi applicare le norme sul reclamo, in quanto non derogate dall'art. 18 legge fall., vale, infatti, il principio per cui, in caso di difetto di comparizione del reclamante all'udienza di trattazione, il giudice, verificata la regolarità della 1 Il difensore della Reclamante è comparso, infatti, solo ad ore 11.25 dopo che la Corte si era notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere il reclamo nel merito, esclusa la possibilità di una decisione di rinvio della trattazione o di improcedibilità per disinteresse alla definizione" (cfr., in termini, Cass. n. 8227/2012).

Ciò premesso, ritiene la Corte che l'impugnazione debba essere disattesa in tutti i suoi profili.

La Reclamante — che pure riconosce che la notifica degli atti introduttivi di prime cure è avvenuta nel rispetto dell'art. 15 L.F. — assume che la disposizione contenuta nel terzo comma, nel testo novellato dall'art. 17, D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 221/2012, laddove prevede l'obbligatorietà della notifica alla sede della società debitrice e, in mancanza, l'immediato deposito alla casa comunale, debba ritenersi illegittima per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione: quanto all'art. 3, perché essa costituisce un'irragionevole ed immotivata disparità di trattamento rispetto alle modalità richieste dall'art. 145 c.p.c. per la notifica alle persone giuridiche; quanto all'art. 24, perché, nel prevedere modalità di notifica che non comportano neanche astrattamente la conoscibilità della pendenza della procedura, lede il diritto di difesa del soggetto che ne è parte.

A tal proposito rappresenta che a dispetto di quanto risultante dalla visura camerale — nella quale è la sede sociale risulta allocata in Garbagnate Milanese alla Via Cellini n 62 — era noto alla creditrice istante che la sede operativa di essa S. S.r.l. era sita in Lainate, Via Nerviano n. 55 e che il legale rappresentante, C. F., risiedeva in Lainate, Via Garbagnate n. 20, luogo, quest'ultimo, ove M. S.r.l. aveva proceduto alla notifica sia del titolo fondante il credito posto a base dell'istanza di fallimento (prima il decreto ingiuntivo, indi la sentenza) sia del precetto, essendo risultate vane, per irreperibilità della società, le precedenti notifiche tentate presso la sede legale.

Pertanto, se solo M. S.r.l. avesse provveduto ad effettuare le notifiche secondo le modalità regolate dall'art. 145 c.p.c. essa Reclamate avrebbe senz'altro avuto notizia del processo ed avrebbe perciò potuto costituirsi avanti al Tribunale e ivi svolgere compiutamente le sue difese.

Ritiene il Collegio che la valutazione della rispondenza dell'art.15, coma 3, L. F. al paradigma costituzionale di cui agli artt. 3 e 24 non possa prescindere dall'esame del procedimento di notificazione ivi complessivamente disegnato in correlazione con gli oneri di pubblicità gravanti ex lege sull'imprenditore.

Stabilisce, infatti, la nonna de qua che alla notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di fissazione dell'udienza debba procedere la Cancelleria e che essa debba essere effettuata all'indirizzo pec del destinatario risultante dal registro delle imprese ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata.

Solo nel caso in cui ciò risulti impossibile o se la notifica abbia avuto esito negativo, della stessa viene onerato il creditore istante che dovrà procedervi a mezzo di ufficiale giudiziario il quale, a tal fine, dovrà accedere di persona presso la sede legale del debitore con successivo deposito presso la casa comunale ove il destinatario non sia colà reperito.

Nella specie, come già detto, è pacifico che tutte le modalità del processo di notificazione previste dall'art. 15, comma3, L.F. siano state adempiute e che la notifica sia, infine, avvenuta, mediante deposito alla casa comunale, perché l'indirizzo pec di S. S.r.l. risultante dalla visura camerale risultava inattivo, come, riconosce la stessa Reclamante — che, infatti, nessun rilievo ha mosso sotto questo specifico profilo — e perché presso la sede legale era irreperibile.

Orbene, in presenza di detti rilievi, l'assunto della Reclamante secondo il quale il procedimento disciplinato dall'art. 15, comma 3, L.F. risulterebbe illegittimo perché esonera il creditore istante dalle ulteriori ricerche previste, in via generale, dall'art. 145 c.p.c. per la notifica alle persone giuridiche, risulta manifestamente infondato.

La nonna rappresenta, infatti, un punto di equilibrio fra l'interesse alla rapidità della procedura e alla pronta tutela degli interessi, anche di natura pubblica, che essa sottende, ed il diritto di difesa, che, nella specie, è garantito dalla previsione che impone anche la personale ricerca dell'imprenditore da parte dell'ufficiale nel luogo che l'imprenditore medesimo, essendovi obbligato, ex L. n. 580/1993 e succ. mod. e integrazioni, ha indicato, quale sede legale nell'apposito registro, la cui funzione, è proprio quella di assicurare un sistema organico di pubblicità legale, sì da rendere conoscibili — e perciò opponibili ai terzi, nell'interesse dello stesso imprenditore — i dati concernenti l'impresa e le principale vicende che la riguardano.

Non è quindi, innanzitutto, pertinente il richiamo all'art. 3 della Costituzione per la evidente difformità delle fattispecie che si intendono porre a confronto.

Ciò in ragione della specialità e della complessità degli interessi che il legislatore ha inteso tutelare mediante la procedura concorsuale, interessi che non coincidendo con quelli del singolo — come avviene per le azioni approntate a tutela del singolo creditore soggette, quanto alla notifica, alle ordinarie previsioni del codice di rito — ma che per essere, invece, comuni ad una pluralità di operatori economici, sempre il legislatore, nella sua discrezionale valutazione, ha ritenuto di dovere tutelare in via urgente e prioritaria allorché l'insolvenza — per le connotazioni soggettive del debitore e per le dimensioni oggettive del debito, come declinate dagli artt. 1 e 15 L.F. — risulti pericolosa per la stabilità del sistema economico e tale da destare allarme sociale.

Altrettanto manifestamente infondata risulta l'eccezione de qua in relazione all'art. 24 della Costituzione.

Il diritto di difesa, così come quello ad un giusto processo nel contradditorio delle parti di cui all'art. 111 della Costituzione, è infatti garantito dalla nonna proprio dal duplice meccanismo di ricerca del fallendo che, ai fini della sua partecipazione al giudizio, viene compulsato prima presso l'indirizzo pec e poi, di persona, presso la sede legale della sua impresa.

Sul punto risulta piuttosto dirimente osservare — in segno contrario alla prospettazione della Reclamante — come nel nostro ordinamento, già da diversi anni, sia fatto obbligo alle società di dotarsi di un indirizzo pec e di renderlo pubblico mediante l'annotazione nel registro delle imprese (art. 16, D.L. n. 185/2008, conv. con L. n. 2/2009) allo scopo di garantire la rapidità delle comunicazioni e l'effettività delle stesse, al punto che l'inadempimento risulta sanzionato anche in via amministrativa dall'art. 2630 c.c.

E' allora evidente come non possa lamentare che il procedimento di notificazione delineato dall'art. 15, comma 3, L.F. non garantisca effettiva conoscenza della lite colui che, volontariamente, si pone nelle condizioni di rendere impossibile la preventiva ricerca, com'e nel caso di specie, ove la notifica alla pec di Sintehx S.r.l. da parte della Cancelleria del Tribunale è risultata impossibile proprio perché la pec non era attiva e ove la notifica alla sede legale è risultata impossibile in ragione della risalente irreperibilità, in quel luogo, della Reclamante e di cui la medesima era perfettamente consapevole, come non ha mancato di rimarcare anche il Tribunale.

Risulta, infatti, dall'istruttoria prefallimentare che sin dal 2013 le notifiche degli atti indirizzati alla società risultavano possibili solo presso la residenza del legale rappresentante il quale pur tuttavia — ben consapevole dei doveri che gli facevano capo in ragione della carica — non ha inteso né aggiornare la pec presso il registro delle imprese né variare l'indicazione della sede legale.

In definitiva S. S.r.l. non si può dolere della mancata partecipazione al giudizio poiché il deposito dell'atto introduttivo di primo grado alla casa comunale è stato conseguenza immediata e diretta della violazione di obblighi ad essa imposti ex lege, tant'è che a ben vedere — nell'attuale assetto normativo — le ricerche ulteriori, previste in via ordinaria dall'art. 145 c.p.c. per la notifica alle persone giuridiche, laddove riferite all'imprenditore, finiscono per rendersi necessarie solo in dipendenza di un comportamento gravemente colposo del medesimo, comportamento che il legislatore non può tollerare, perché foriero di lungaggini procedurali, a fronte di fattispecie che, come già osservato, richiedono, per la loro stessa natura, definizioni rapide.

Sul punto, peraltro, è più volte intervenuta anche la Suprema Corte (seppure con pronunce riferite all'art. 15 L.F. nel testo anteriore alla riforma di cui all'art. 17, D.L. n. 179/2012), affermando " ... che l'esigenza di assicurare l'esercizio di difesa dell'imprenditore prima della dichiarazione di fallimento comporta l'obbligo del tribunale fallimentare di disporne la previa comparizione in camera di consiglio, effettuando, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell'avviso di convocazione.

Tuttavia, per la compatibilità tra il diritto di difesa e l'esigenza di speditezza e operatività cui deve esse improntato il procedimento concorsuale, il tribunale resta esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità, ancorché normalmente previste dal codice di rito, allorquando la situazione di irreperibilità dell'imprenditore debba imputarsi alla sua stessa negligenza e a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico " (cfr., in termini, Cass. ord. n. 3062/2011; cfr., altresì, Cass. n. 32/2008).

Sempre sul punto, e conclusivamente, va poi annotato che il sistema non è scevro di ulteriori correttivi a tutela dell'effettività del diritto di difesa del fallendo al quale, dopo la notifica della sentenza, da eseguirsi secondo le procedure ordinarie, è consentito di introdurre, in sede di reclamo, tutte le sue difese.

Ciò per la natura devolutiva dell'impugnazione, come regolata dall'art. 18, L.F., nel testo modificato dal D.Lgs. n. 169/2007, alla quale non si applicano i limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 c.p.c., sicché il fallito, benché non costituito avanti al Tribunale, può indicare per la prima volta in sede di reclamo i fatti a sua difesa ed i mezzi di prova di cui intende avvalersi al fine di sindacare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che hanno condotto alla dichiarazione di fallimento (cfr., ex multis, Cass. n. 9174/2012, Cass. n. 6845/2014; Cass. n. 12706/2014).

Fatti e prove — di qui l'esame degli ulteriori motivi di censura — che S. S.r.l. non ha, invece, dedotto in questa sede limitandosi genericamente a dedurre che essa non versa in una situazione di decozione "ma solo e semplicemente in uno stato di illiquidità", per poi aggiungere, altrettanto genericamente, che tutti i propri debiti non superano gli € 500.000,00.

Orbene, pur non essendo ben chiaro il profilo di diritto sotteso a dette affermazioni, la Corte osserva che se, con esse, la Reclamante ha inteso contestare i requisiti di fallibilità di cui all'art. 1 L. F., la sola allegazione circa l'inesistenza di debiti superiori agli € 500.000,00 risulta del tutto insufficiente allo scopo.

Non solo perché l'assunto non è fornito di alcuna prova idonea — poggiando solo su un informale quanto anodino riepilogo dei propri debiti predisposto unilateralmente dalla società (cfr. sub allegato 3, fasc. S. S.r.l.) e contrastato dalle dichiarazioni del Curatore (cfr. verti. ud. 11/02/2016) — ma perché la non fallibilità richiede la prova congiunta — della quale è pacificamente onerata S. S.r.l. (cfr., ex multis, Cass. 14790/2014) — anche degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 1, lett. a) e b), L.F. — dei quali il reclamo nemmeno fa menzione.

Ove invece la Reclamante abbia inteso contestare l'insolvenza, ex art. 5 L.F., è agevole replicare come il requisito in parola finisca per essere confessato dalla stessa S. S.r.l. la quale non solo riconosce di non essere in grado di pagare il credito di M. S.r.l. (pari a € 103.697,04) ma ammette anche che il soddisfacimento della creditrice potrebbe avvenire solo con l'esperimento di procedure esecutive sugli immobili di sua proprietà — procedure dagli esiti alquanto essendo i medesimi, come riferisce la società, gravati per 3 /4 da mutui ipotecari.

L'insolvenza, nella specie, è comunque resa manifesta da ulteriori, concorrenti ed univoci indici, rappresentati — come già rimarcato dal Tribunale — dall'esistenza di precetti infruttuosi, dalla grave crisi finanziaria in cui la società versa già dal 2011, come è dato ricavare dai verbali dell'assemblea, dalla gravità della perdita di esercizio pari, nel 2014, ad € 1.810.227,00, e parzialmente ripianata con l'intera riserva legale dalla società, dall'essere diversi immobili già soggetti a procedure esecutive come si legge, da ultimo, anche nella nota integrativa del bilancio 2014 dalla quale risulta altresì una pesantissima svalutazione (da € 1.447.403 ad € 80.000,00) dei terreni di proprietà della Reclamante.

Discende, da quanto argomentato, la totale infondatezza del presente reclamo.

Le spese di lite seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c. S. S.r.l. va perciò condannata a rifonderle a M. S.r.l. nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri di cui all'art. 21, D.M. n. 55/2014.

Nulla, sul punto, quanto al Fallimento, rimasto contumace.

Stante il rigetto dell'impugnazione, a carico di S. S.r.l. va posto anche il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. n. 228/2012.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo, ai sensi dell'art. 18 L.F., avverso la sentenza n. 1010/2015, pronunciata dal Tribunale di Milano in data 27/11/2015, così provvede:

1) respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza dichiarativa di fallimento;

2) condanna S. S.r.l. a pagare a M. S.r.l. le spese del grado liquidate in complessivi € 1.600,00, oltre spese forfettarie ed esborsi di legge.

3) dichiara sussistenti a carico di S. S.r.l. i presupposti per il pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. n. 228/2012.

Milano, 11/02/2016